Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 114Fedlex · Rapporto esplicativo

I criteri per la negoziazione dell’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza sono fissati nelle due ordinanze, La base per il loro calcolo era il salario medio annuo dei guardacaccia di 60'000 franchi, che è rimasto invariato anche dopo l’entrata in vigore delle due ordinanze (1991). Questa base di calcolo deve essere mantenuta; viene però aumentata a 70'000 franchi al fine di poter compensare almeno parzialmente il rincaro dei 15 anni trascorsi.

La Confederazione partecipa anche mediante contributi di base e contributi per unità di superficie alle spese per la formazione di base, per l’equipaggiamento dei guardacaccia, per l’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica delle zone protette. Il calcolo di questi sussidi per zona è commisurato alla superficie e all’importanza delle zone protette. Sommando le indennità per tutte le zone protette, il totale a livello nazionale non dovrebbe superare quello medio degli ultimi tre anni.

Art. 14 OBAF Contributo per unità di superficie per le bandite federali in

particolare

I contributi per la sorveglianza (capoverso 2) nelle bandite federali dipendono dalla superficie delle zone. Fino a 20 km2 di superficie, la Confederazione versa un contributo per unità di superficie di 21'000 franchi. Questo importo risulta dalla moltiplicazione di 70'000 franchi per il fattore 0,75 (sorveglianza per 9 mesi l’anno, cfr. il vigente art. 14 cpv. 2) e per il fattore 0,4 (che corrisponde al grado di sovvenzionamento medio per tutti i Cantoni). Per zone di superficie comprese tra i 20 km2 e i 100 km2 vengono versati, proporzionalmente alla superficie delimitata, fino a 21'000 franchi supplementari.

Art. 14 ORUAM Contributo di base per le riserve d’uccelli acquatici e migratori

in particolare

I sussidi per la sorveglianza (capoverso 2) nelle riserve d’uccelli acquatici dipendono dall’importanza internazionale o nazionale delle zone. La delimitazione delle zone possibili e le differenziazione della loro importanza è fondata sugli inventari scientifici che si avvalgono, quale criterio, della quota della popolazione europea che riguarda le specie di uccelli acquatici selezionate. Il contributo di fondo di 28'000 franchi risulta dalla moltiplicazione di 70'000 franchi per il fattore 0,4 che corrisponde al grado di sovvenzionamento medio per tutti i Cantoni. Per le riserve d’uccelli acquatici d’importanza nazionale viene pagata come finora la metà dell’importo.

Art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF/ORUAM Piani di utilizzazione volti a prevenire disturbi

rilevanti

Le attività del tempo libero e altre forme di utilizzazione che provocano disturbi rilevanti agli animali selvatici, e possono pertanto entrare in conflitto con gli obiettivi specifici delle riserve faunistiche federali, sono in costante aumento nella nostra società. Di conseguenza, proprio nelle riserve faunistiche federali d’importanza nazionale è necessario oggi decentrare e delimitare le diverse utilizzazioni. I piani di utilizzazione sono a tal fine uno strumento riconosciuto e appropriato. La lettera d permette alla Confederazione di partecipare sia all’elaborazione sia al finanziamento di piani di utilizzazione siffatti per le zone protette particolarmente conflittuali.

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