Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 113Fedlex · Rapporto esplicativo

17 Commento all'ordinanza del 30 settembre 199151 sulle bandite federali (OBAF) e

18 Commento all'ordinanza del 21 gennaio 199152 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM) 17./18.1 In generale

Fondandosi sull’articolo 11 della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP)53, la Confederazione, congiuntamente ai Cantoni, può delimitare bandite federali nonché riserve di uccelli acquatici e migratori d’importanza nazionale e internazionale. Nell’OBAF e nell’ORUAM sono statuite le disposizioni di protezione. Poiché gli articoli che coinvolgono la NPC (art. 14-17 nella Sezione Indennità) sono quasi identici, essi saranno commentati insieme, e separatamente soltanto là dove sarà necessario, in base alle ordinanze e alle differenze specifiche.

Il settore di compiti secondo la LCP rimane un compito congiunto di Confederazione e Cantoni, vale a dire che la Confederazione e i Cantoni partecipano insieme al finanziamento delle zone federali protette. La Confederazione si concentra per quanto possibile sul piano strategico, ossia fissa obiettivi e criteri per l’adempimento dei compiti e controlla la loro realizzazione; i Cantoni, per altro verso, devono fornire le loro prestazioni nell’ambito del quadro legale con maggiore responsabilità. Quale nuova forma di collaborazione tra Confederazione e Cantoni è introdotto l’accordo programmatico. Accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni quantificano gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da fornire. I mezzi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributi di base e contributi per unità di superficie. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi di programma si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti.

L’OBAF e la ORUAM sono interessate soltanto dalle modifiche della Sezione Indennità (articoli concernenti la sorveglianza, la formazione, l’equipaggiamento e l’infrastruttura nonché i danni arrecati dalla selvaggina).

17./18.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 14 OBAF/ORUAM Sorveglianza in generale

La Confederazione finanzia congiuntamente ai Cantoni una sorveglianza professionale nelle zone protette. Il compito di questo personale di sorveglianza è quello di promuovere la protezione e la salvaguardia della varietà delle specie in queste biocenosi altamente rappresentative di mammiferi e uccelli selvatici e garantirne la sorveglianza.

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