Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 171Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza Disegno concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie
(ORPM)
del…
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 66 e 96 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (legge),
ordina:
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza disciplina il calcolo del sussidio della Confederazione, previsto nell’articolo 66 della legge, e la sua ripartizione tra i Cantoni.
Art. 2 Spese lorde
1 Le spese lorde lordi ai sensi dell’articolo 66 capoverso 2 della legge vengono determinate in base ai seguenti coefficienti:
a. premio medio (PM);
b. effettivo di assicurati (EA);
c. premi dovuti (PD);
d. partecipazione alle spese (PS).
2 Il premio medio corrisponde al premio medio mensile previsto per gli adulti a partire dai 26 anni per l’assicurazione con franchigia ordinaria e copertura degli infortuni. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) calcola il premio medio sulla base dei premi approvati per gli effettivi di assicurati secondo i Cantoni e le regioni di premi. A tal fine, tiene conto soltanto dei premi delle persone domiciliate in Svizzera.
3 L’effettivo di assicurati corrisponde all’effettivo medio di assicurati durante l’anno considerato. Vengono presi in considerazione gli assicurati domiciliati in Svizzera e quelli domiciliati o residenti all’estero ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 5 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie, ma non le persone tenute ad assicurarsi con domicilio in uno Stato dell'UE o dell'AELS.
4 I premi dovuti corrispondono alla somma dei premi secondo le tariffe dei premi approvate. Essi si riferiscono all’effettivo di assicurati di cui al capoverso 3.
1 RS 832.10
2 RS 832.102
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