Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 173Fedlex · Rapporto esplicativo
Sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi
Art. 4 Versamento
Il sussidio federale è versato in tre rate durante l’anno corrente.
Art. 5 Conteggio
1 Il conteggio relativo alla quota del sussidio federale e ai sussidi cantonali si riferisce ogni volta a un anno civile e va inoltrato all’UFSP al più tardi il 30 giugno dell’anno successivo.
2 Il conteggio viene effettuato su un formulario, redatto dall’UFSP dopo aver consultato i Cantoni, nel quale figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l’età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.
3 I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e versare i sussidi di riduzione devono controllare i conteggi comunali e redigerne la ricapitolazione per l’UFSP conformemente alle sue istruzioni.
Art. 6 Controllo
1 Con il conteggio deve essere inoltrato un rapporto di revisione nel quale siano indicati la data e la portata della revisione, gli accertamenti effettuati e le relative conclusioni. L’UFSP può richiedere agli uffici di revisione rapporti supplementari.
2 L’UFSP esamina, giusta l’articolo 25 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi3 (legge sui sussidi), se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge.
3 I Cantoni devono comunicare all’UFSP ai sensi dell’articolo 11 della legge sui sussidi tutte le informazioni necessarie e permettergli di consultare i documenti e di accedere ai luoghi.
Art. 7 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi
1 I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti ai sensi degli articoli 28 e 30 della legge sui sussidi.
2 Se un conteggio è incompleto o inesatto, oppure se le disposizioni della legge, della presente ordinanza o le relative istruzioni sono disattese, finché non vi sia posto rimedio i sussidi possono essere ridotti o parzialmente restituiti ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 della legge sui sussidi.
Art. 8 Competenza
1 Se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone ad un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.
3 RS 616.1
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