Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 174Fedlex · Rapporto esplicativo

Assicurazione malattie

2 La regola di cui al capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell’articolo 65a lettere a e b della legge, il cui nesso con un determinato Cantone passa ad un altro Cantone.

Art. 9 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L’ordinanza del 12 aprile 19954 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è abrogata.

2 L’ordinanza del 3 luglio 2001 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)5 è modificata come segue:

Articolo 17 capoverso 1

L’articolo 5 capoversi 1 e 2 e l’articolo 6 dell’ordinanza del … concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie sono applicabili per analogia relativamente al conteggio e al controllo dell’impiego dei sussidi federali.

Art. 10 Disposizioni transitorie

1 I Cantoni che nell’anno immediatamente precedente l’entrata in vigore della presente ordinanza hanno richiesto il massimo dei sussidi possono riportare all’anno successivo le differenze tra i sussidi richiesti secondo l’articolo 5 dell’ordinanza nella versione precedentemente in vigore del 12 aprile 19956e i sussidi effettivamente versati.

2 Si possono riportare soltanto differenze che risultano da un divario tra sussidi richiesti e sussidi effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi federali richiesti. Gli importi riportati che non vengono impiegati nel corso dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere rimborsati.

3 Nel corso del primo anno successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza, i rimanenti sussidi federali dell’anno precedente ai sensi dell’articolo 6 lettera b dell’ordinanza nella versione precedentemente in vigore del 12 aprile 19956 vengono versati di regola al più tardi tre mesi dopo il ricevimento del conteggio finale. Contemporaneamente, sarà versata anche un’eventuale differenza ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

4[RU 1996 1978, 2001 141, 2001 2314, 2002 927, 2002 3913, 2006 1945]

5 RS 832.112.5

6RU 1995 1377

4

Page 174 of 243