Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell’AVS o ne farebbe parte se l’invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.

2Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 15b Computo dell’assegno per grandi invalidi

Se la tassa giornaliera di un istituto o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l’assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell'assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni sono computati come reddito.

Art. 16a cpv. 4

4 La limitazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

Art. 17 cpv. 5 primo periodo

5 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC.

Art. 17a cpv. 1

1 L’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

Art. 19 e 19a

Abrogati

Art. 19b Aumento dell’ammontare massimo

1 Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi

2 Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi.

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