Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_
Numero di persone Grado della grande invalidità Ammontare massimo
entrambi i coniugi elevato per ognuno 180 000 franchi entrambi i coniugi medio per ognuno 120 000 franchi un coniuge elevato 150 000 franchi un coniuge medio
solo un coniuge elevato 115 000 franchi solo un coniuge medio 85 000 franchi
Art. 21
Abrogato
Art. 23 cpv. 3
3 Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).
Art. 25a Definizione di istituto
1 È considerata quale istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone.
2 Un assicurato che l'assicurazione invalidità, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 2 LAI è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.
Art. 26a e 26b cpv. 2
Abrogati
Art. 28 Contabilità
1 Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari.
2 Le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) vanno conteggiate separatamente da quelle accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).
3 Anche le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) vanno conteggiati separatamente.
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