Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_
Art. 22 cpv. 1
1 L’indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa e si sottopongono a provvedimenti medici d’integrazione, corrisponde al 10 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI.
Art. 23 cpv. 2
2 L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d’infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d’integrazione o d’accertamento eseguito in un ospedale o in un centro professionale, o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti o durante il tragitto inverso.
Art. 74ter lett. c
Abrogata
Capo ottavo, lett. A (99 – 107bis)
Abrogati
Titoli prima dell'art. 108
Abrogato
Art. 108bis lett. c
Abrogata
Capo ottavo, cfr. II (art. 111–114)
Abrogati
Art. 117 cpv. 4
4 L’Ufficio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 108 à 110.
Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 1987
Cpv. 2 e 3
abrogato
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