Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

Titolo prima dell'art. 39

C. Sussidi federali

I. Per le prestazioni complementari annue

Art. 39 Calcolo della quota a carico della Confederazione

1 L'Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche.

2 Per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.

3 Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicati all'Ufficio federale entro un mese dal versamento principale. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

4 La Confederazione non contribuisce all'importo fortettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

5 Se un Cantone ha fissato l'erosione della sostanza delle persone che vivono in un istituto o in un ospedale derogando all'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC, questo importo è determinante anche per il calcolo dei sussidi federali.

Art. 39a Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospeda-

le

Sono considerati redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LPC:

a. le prestazioni dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni per le prestazioni alberghiere e per le cure e l'assistenza nell'istituto o ospedale e

b. gli assegni per grandi invalidi computabili conformemente all'articolo 15b.

Art. 40 rubrica, cpv. 1, 2 e 2bis

Conteggio

1 I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue.

2 Vanno effettuati conteggi separati:

a. per le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) e

b. per le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).

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