Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

2bis Il conteggio deve fornire in particolare indicazioni sulle prestazioni. L'Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni e può prescrivere l'uso di determinati moduli.

Art. 40a Fissazione dei sussidi

L'Ufficio federale fissa i sussidi in base al conteggio del Cantone e alla quota a carico della Confederazione calcolata conformemente all'articolo 39 capoverso 2.

Art. 41 cpv. 2

2 L’Ufficio federale accorda ai Cantoni, per l’anno corrente, anticipazioni trimestrali il cui importo non supera di regola l'80 per cento dei sussidi presumibili.

Art. 42 Restituzione

I sussidi indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 della legge sui sussidi del 5 ottobre 199033.

Titolo prima dell'articolo 42a

II. Per le spese amministrative

Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso

1 La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso:

a. 210 franchi per i primi 2 500 casi,

b. 135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000,

c. 50 franchi per ogni ulteriore caso.

2 Se un Cantone ha affidato la fissazione e il versamento delle prestazioni complementari a più di un ufficio, i casi sono sommati.

Art. 42b Determinazione del numero di casi

1 L'Ufficio federale determina il numero di casi di ogni Cantone.

2 Fanno stato i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.

3 Ogni singolo calcolo è contato come un caso.

Art. 42c Fissazione e versamento

1 L'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi.

33RS 616.1

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