Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
4 L’UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.
Art. 49 Versamento
1 La Confederazione versa i sussidi globali a rate.
2 In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.
Art. 50 Rendicontazione e controllo
1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego dei sussidi globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell’UFAM.
2 L’UFAM controlla a campione l’esecuzione di singoli provvedimenti conformemente agli obiettivi programmatici e l’impiego dei sussidi federali versati.
Art. 51 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo
1 Se la prestazione per la quale sono accordati indennità o aiuti finanziari è insufficiente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
2 Se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM esige che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento.
3 Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990 (LSu)37 sui sussidi.
Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli
Art. 52 Domande
1 Le domande di indennità o aiuti finanziari singoli senza la partecipazione del Cantone (art. 38 cpv. 2) sono presentate all’UFAM; tutte le altre domande al Cantone.
2 Il Cantone esamina le domande e le trasmette all’UFAM corredate della sua proposta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale.
37RS 616.1
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