Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

3 La Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti per l’allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale.

4 La Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti per i corsi, il materiale di corso e l’impiego di unità mobili per la formazione degli operai forestali.

Art. 46 Ricerca e sviluppo

(art. 31)

1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari singoli sino a un massimo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante.

2 Essa può accordare un aiuto finanziario singolo a istituzioni che promuovono e coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell’importo fornito da terzi, a condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di consultazione in seno alle stesse.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 47 Domanda

1 La domanda di indennità o aiuti finanziari globali è inoltrata dal Cantone all’UFAM e contiene informazioni concernenti:

a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;

b. i provvedimenti che saranno probabilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;

c. l’efficacia dei provvedimenti.

2 In caso di provvedimenti di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni coinvolti.

Art. 48 Accordo programmatico

1 L’UFAM stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;

b. la prestazione del Cantone;

c. i sussidi della Confederazione;

d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

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