Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_
b. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
c. alla qualità della prestazione fornita;
d. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.
3bis L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. Per il resto, per la concessione delle indennità si applicano le disposizioni degli articoli 4–4b, 6–11 e 18–19.
4 Le indennità globali per i biotopi d’importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.
6. Ordinanza del 2 novembre 199411 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione
Sezione 1: Disposizione generale
Art. 1
1 Sono accordati indennità e aiuti finanziari se:
a. il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata;
b. le misure sono necessarie nel pubblico interesse, si basano su una pianificazione razionale e soddisfano le condizioni tecniche, economiche ed ecologiche nonché le altre condizioni poste dal diritto federale;
c. le misure sono coordinate con i pubblici interessi di altri settori; e
d. la manutenzione ulteriore è garantita.
Sezione 2: Misure
Art. 2 Indennità per opere d’ingegneria idraulica
1 Le indennità per misure che non richiedono spese particolari e per l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato ed è stabilito in base:
a. al potenziale di pericolo e di danno;
b. all’entità e alla qualità delle misure nonché alla loro pianificazione.
11 RS 721.100.1
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