Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
tizza così il coordinamento con l'assicurazione invalidità, come già esposto nel commento all'articolo 9 capoverso 5 del disegno di LPC nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)38.
Per le prestazioni complementari sono inoltre considerate istituti anche tutte le strutture che figurano sull'elenco delle case di cura riconosciute ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 del legge federale del 18 marzo 199439 sull’assicurazione malattie (LAMal).
Capoverso 2: secondo l'articolo 42ter capoverso 2 LAI, in caso di soggiorno in un istituto l'assegno per grandi invalidi è inferiore a quello concesso in caso di soggiorno a domicilio.
Le strutture riconosciute quali istituti dall'assicurazione invalidità vanno considerate tali anche per le prestazioni complementari.
Strutture analoghe agli istituti sono equiparate ai medesimi se riconosciute tali da un Cantone o se tali le considera l'assicurazione invalidità in relazione alla concessione degli assegni per grandi invalidi.
Art. 26a Superamento dell'ammontare massimo della prestazione complementare
annua
La legge non prevede più alcun limite massimo per la prestazione complementare annua. L'articolo va dunque abrogato.
Art. 26b Arrotondamento degli ammontari versati
Capoverso 2: il Consiglio federale non ha più la competenza di prescriverlo ai Cantoni (cfr. il commento all'art. 19 OPC-AVS/AI).
Art. 28 Contabilità
Capoverso 1: a semplificazione del capoverso, il secondo e il terzo periodo divengono capoversi indipendenti.
Capoverso 2: la normativa attualmente prevista dal secondo periodo del capoverso 1 è incompleta. Possono infatti avere diritto alle PC anche persone che non beneficiano di una rendita dell'AVS o dell'AI. Nell'attuale disposizione non sono inoltre menzionate le indennità giornaliere dell'AI. La nuova formulazione è forse un po' più complessa, ma in compenso non presenta lacune.
Capoverso 3: con la NPC la Confederazione non versa più sussidi al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. art. 16 LPC). Questo cambiamento ha ripercussioni sulla contabilità: il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità va infatti conteggiato separatamente dalle prestazioni complementari annue. Questo vale anche per le spese di malattia rimborsate unitamente al versamento della prestazione complementare annua (p. es. le spese dovute a una dieta): la contemporaneità del versamento non ha nulla a che vedere con il carattere delle spese di malattia.
38 FF 2005 5548
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