Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 88Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 21 Inizio e fine del diritto

L'articolo può essere abrogato in quanto il suo contenuto è ora oggetto della legge (cfr. art. 12 cpv. 1 e 3 LPC).

Art. 23 Redditi e sostanza determinanti nel tempo

Il rinvio di cui al capoverso 3 è adeguato alla revisione totale della legge.

Premessa all'art. 25a

Contesto

Nell'attuale legislazione concernente le PC né la legge né l'ordinanza definiscono cosa sia un istituto. Solo le direttive sulle prestazioni complementari (DPC) prevedono una disposizione in merito. Secondo il numero marginale 5051 DPC sono considerate istituti le strutture che, nel quadro dell'ordinamento cantonale, accolgono provvisoriamente malati, anziani e invalidi ed offrono loro l'assistenza necessaria.

Il tema della definizione di soggiorno in un istituto è stato affrontato dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Nel riassunto (regesto) di una sua decisione del 28 agosto 1992 (DTF 118 V 142 = RCC 1992 p. 471) si legge:

Può essere considerato come un soggiorno in case o ricoveri ai sensi del diritto sulle PC un soggiorno in un istituto simile a una casa o un ricovero ma non riconosciuto dal diritto cantonale sull'accoglienza o l'assistenza (ad esempio famiglia affidataria, «grande famiglia» di pedagogia terapeutica oppure comunità d'invalidi), a condizione che il soggiorno sia necessario e che l'istituto in questione garantisca di poter soddisfare questo bisogno in modo adeguato, in particolar modo sotto il profilo dell'organizzazione, dell'infrastruttura e del personale (consid. 2).

Gli uffici di esecuzione PC devono dunque accertare se la struttura in questione risponda ai requisiti organizzativi, infrastrutturali e di personale e se il bisogno sia soddisfatto in maniera adeguata.

Problema

Gli uffici di esecuzione PC non sono adatti a svolgere gli accertamenti richiesti dal TFA. Accertamenti in un altro Cantone sono praticamente impossibili. Orbene, in virtù della disposizione relativa alla competenza in caso di soggiorno in un istituto o ospedale (art. 21 cpv. 1 LPC) saranno proprio gli accertamenti extracantonali ad aumentare.

Norma di delega

L'articolo 9 capoverso 5 lettera h LPC conferisce al Consiglio federale la competenza di definire la nozione d'istituto, cioè quali strutture possano essere considerate tali.

Art. 25a Definizione di istituto

Capoverso 1: la normativa è riferita al riconoscimento quale istituto da parte di organi diversi dagli uffici di esecuzione PC.

Se un Cantone riconosce un istituto in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LIPIn, il riconoscimento è valido anche per le prestazioni complementari. Si concre-

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