Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo

Le disposizioni più dettagliate vigenti nell'AVS saranno applicabili anche alla revisione relativa alle prestazioni complementari. L'adeguamento si giustifica in quanto spesso la revisione dell'AVS e quella delle PC sono affidate allo stesso ufficio. Il nuovo capoverso 3 rinvia alle disposizioni determinanti dell'OAVS.

Art. 36 Spese

Il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 37 Attribuzioni dell'Ufficio federale

Capoverso 1: l'UFAS non ha la competenza di impartire istruzioni direttamente agli uffici di revisione (cfr. commento all'art. 33 OPC-AVS/AI).

Titolo prima dell'art. 39

In futuro la Confederazione parteciperà anche alle spese amministrative per la fissazione e il pagamento della prestazione complementare annua (cfr. art. 24 LPC). I sussidi della Confederazione vanno quindi distinti in sussidi per le prestazioni complementari annue (art. 39 - 42 OPC-AVS/AI) e sussidi per le spese amministrative (art. 42a - 42d OPC-AVS/AI).

Premessa agli art. 39 - 42

(Sussidi della Confederazione per le prestazioni complementari annue)

Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LPC, per le persone che vivono in un istituto, la partecipazione della Confederazione (in ragione di 5/8) è riferita unicamente alle prestazioni complementari annue destinate alla copertura del fabbisogno di base/minimo esistenziale. Le prestazioni complementari eccedenti il fabbisogno di base/minimo esistenziale sono a carico dei Cantoni. È quindi necessario distinguere le spese cui la Confederazione non partecipa dalle altre. La distinzione può essere fatta in diversi modi, p. es. costantemente. Una distinta costante significherebbe però tenere una sorta di conto parallelo e comporterebbe oneri enormi, non da ultimo per la contabilità. Per evitare questa soluzione, il Consiglio degli Stati ha modificato il capoverso 4 dell'articolo 13 proposto dal Consiglio federale. Secondo il nuovo testo, il Consiglio federale può emanare disposizioni per semplificare la determinazione della quota federale. Il Consiglio degli Stati ha esplicitamente proposto quale soluzione la scelta di una data di riferimento (cioè la determinazione della quota della Confederazione una volta l'anno sulla base dell'effettivo aggiornato ad una data precisa) (cfr. Bollettino ufficiale 2006 - Consiglio degli Stati p. 211).

La soluzione proposta è basata sul modello seguente.

In un dato Cantone, alla data di riferimento vi sono solo due beneficiari di prestazioni complementari:

Page 91 of 243