Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 4: la normativa prevista dal terzo periodo dell'attuale capoverso 1 va estesa alla distinzione tra PC annua e spese di malattia e d'invalidità.

Capoverso 5: il capoverso 5 riprende il tenore dell'attuale capoverso 2 con la sola eccezione del rinvio, adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 28a Notifica delle spese di malatti

Conformemente all'articolo 3 della legge, le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. Per avere un quadro complessivo delle prestazioni complementari e poter eseguire confronti con gli anni trascorsi, il nostro Ufficio deve disporre di dati relativi a entrambi i tipi di prestazione. Vanno quindi notificate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali anche le spese di malattia e d'invalidità completamente a carico dei Cantoni (cfr. art. 16 LPC). I dati richiesti figurano nella contabilità. La comunicazione non deve contenere dettagli sui singoli tipi di spese di malattia.

Art. 30 Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare

annua

Con l'eccezione di cui all'articolo 14 capoverso 4 LPC la Confederazione ha ora competenza normativa esclusivamente in relazione alla prestazione complementare annua. Il titolo deve tener conto del cambiamento.

Art. 32 Spese amministrative

Il capoverso 1 va abrogato in quanto la Confederazione, in relazione alla prestazione complementare annua, parteciperà ora anche alle spese amministrative (cfr. art. 24 LPC).

Art. 33 Periodicità

I capoversi 1 e 3 della disposizione d'ordinanza attualmente in vigore vanno abrogati: il contenuto del capoverso 1 e del primo periodo del capoverso 3 è ora oggetto dell'articolo 23 capoverso 1 LPC, il secondo periodo del capoverso 3 non è compatibile con le nuove disposizioni. Infatti, poiché gli uffici di revisione non sono servizi incaricati dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LPC, L'UFAS non ha la competenza di impartir loro istruzioni direttamente.

Il capoverso 2 va mantenuto in considerazione della situazione del Cantone di Zurig-

o. Nel Cantone di Zurigo non vi è infatti un solo ufficio di esecuzione, ma la prestazione complementare è fissata e versata dai singoli Comuni. La revisione annuale di ogni Comune sarebbe di ben difficile attuazione.

Art. 34 Uffici di revisione

L'articolo può essere abrogato in quanto il suo contenuto è ora oggetto della legge (cfr. art. 23 cpv. 1 e 2 LPC).

Art. 35 Rapporto di revisione

Il capoverso 2 è adeguato alla normativa dell'AVS. Conformemente all'articolo 169 capoverso 4 OAVS il rapporto dev'essere inviato in duplice copia.

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