Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
Lettera a: il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.
Art. 15 Casi particolari
Capoverso 1: il disciplinamento dei laboratori non è più oggetto dell'assicurazione invalidità, ma della LIPIn. Il rinvio va dunque adeguato.
Capoverso 2: l'adeguamento concerne solo il testo tedesco.
Art. 15b Computo dell’assegno per grandi invalidi
Conformemente all'articolo 11 capoverso 4 della legge il Consiglio federale ha la competenza di definire i casi in cui gli assegni per grandi invalidi (AGI) delle assicurazioni sociali (finora soltanto quelli di AVS, AI e AINF) sono computati come reddito. Va quindi menzionato anche l'AGI dell'assicurazione militare.
Il sussidio di assistenza secondo l'articolo 20 capoverso 1 LAI era stato abrogato già con la 4a revisione AI. L'articolo 15b non era stato adeguato per una svista cui si ovvia nel quadro della presente revisione.
Art. 16a Forfait per spese accessorie
Il rinvio di cui al capoverso 4 è adeguato alla revisione totale della legge.
Art. 17 Valutazione della sostanza
Il rinvio di cui al capoverso 5 è adeguato alla revisione totale della legge.
Art. 17a Rinuncia alla sostanza
Il rinvio di cui al capoverso 1 è adeguato alla revisione totale della legge.
Art. 19 Spese rimborsabili
Con la NPC la competenza del rimborso delle spese di malattia e invalidità passa ai Cantoni, che, conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LPC, definiscono i costi rimborsabili ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LPC. In questo settore il Consiglio federale non ha più alcuna competenza normativa al di fuori di quella espressamente conferitagli nell'articolo 14 capoverso 4 LPC.
Art. 19a Rimborso nel caso di eccedenza di redditi
La disposizione è oggetto dell'articolo 14 capoverso 6 LPC e, diversamente da quella attualmente in vigore, ha carattere imperativo. Inoltre, in questo settore il Consiglio federale non ha alcuna competenza normativa (cfr. commento all'articolo 19 OPC-AVS/AI).
Art. 19b Aumento dell’ammontare massimo
L'aumento dell'ammontare massimo rientra nelle competenze del Consiglio federale in virtù dell'esplicita delega di cui all'articolo 14 capoverso 4 LPC. La normativa vigente resta invariata, ad eccezione dei rinvii, che sono adeguati alla revisione totale della legge.
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