Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 41 Pagamento e anticipazioni
Capoverso 2: diversamente da oggi, l'Ufficio federale ha l'obbligo di versare ai Cantoni anticipazioni trimestrali. Senza questa modifica il capoverso sarebbe incoerente rispetto all'articolo 42c OPC-AVS/AI, che stabilisce scadenze per il versamento di importi relativamente modesti. La legge sui sussidi è applicabile alla nuova LPC. In applicazione dell'articolo 23 capoverso 2 della legge sui sussidi, la percentuale massima ammessa per le anticipazioni è ridotta all'80 per cento.
Art. 42 Restituzione
Le normative della legge sui sussidi sono sufficienti. Il capoverso 2 può quindi essere abrogato, con conseguente modifica della rubrica.
Titolo prima dell'art. 42a
Cfr. il commento alla modifica del titolo prima dell'articolo 39 OPC-AVS/AI.
Premessa agli art. 42a-42d
Sussidi della Confederazione per le spese amministrative
In futuro, la Confederazione parteciperà anche alle spese amministrative per la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari annue. La Confederazione partecipa ai costi nella stessa misura che nel caso delle prestazioni complementari annue (cfr. art. 24 cpv. 1 LPC). Conformemente al capoverso 2 della disposizione, il Consiglio federale può stabilire importi forfettari per singolo caso. Manca una definizione di cosa si possa considerare come spesa amministrativa. Inoltre, dato che nell'ambito delle prestazioni complementari non vi sono prescrizioni uniformi per la contabilizzazione delle spese amministrative, il Consiglio federale ha fatto uso della sua facoltà di stabilire importi forfettari per singolo caso.
Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso
Capoverso 1: questo capoverso stabilisce gli importi forfettari versati dalla Confederazione. Questi sono stati calcolati sulla base di un'analisi dei dati contabili del 2004 (incompleti) delle casse di compensazione cantonali che versano PC. Le spese lorde d'esecuzione (spese amministrative per le PC annue e per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità) sono state divise per il numero dei casi correnti. Questo modo di procedere permette di tenere conto anche delle spese per le richieste respinte, di modo che non è necessaria una partecipazione ai costi separata. L'analisi ha mostrato che una graduazione degli importi in funzione del numero di casi è giustificata. Le casse di compensazione con meno di 2 500 casi sostengono spese mediamente superiori rispetto alle casse che gestiscono fino a 15 000 casi. Le spese delle casse con oltre 15 000 casi sono ancora inferiori. I dati contabili della maggior parte dei Cantoni non forniscono indicazioni sul rapporto tra le spese amministrative per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità e le spese amministrative complessive. Si ipotizza una quota del 15 per cento. La quota delle prestazioni complementari annue a carico della Confederazione è del 35,9 per cento (base: calcoli dell'UFAS per il bilancio globale 2005).
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