Avamprogetto Rapporto OAVS
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 8 pagine
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tempo in modo concreto il contenuto delle prestazioni. Dal punto di vista materiale, il presente commento esplicativo si basa essenzialmente sulla “Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l’aiuto alla vecchiaia e sui sussidi alle organizzazioni Spitex” del febbraio 2004, il cui contenuto è ora previsto a livello di ordinanza. I criteri per gli obiettivi strategici e per le prestazioni specifiche sono trattati separatamente.
Capoverso 1
Gli obiettivi concordati nei contratti di prestazioni devono essere valutati mediante indicatori appropriati e compensati in funzione del grado di realizzazione.
Capoverso 2
All’atto di definire le prestazioni, va assolutamente tenuto presente che per le prestazioni di aiuto a domicilio e in strutture ambulatoriali non viene più versato alcun sussidio. Il capoverso 1 del nuovo articolo 112c della Costituzione federale sull’aiuto agli anziani e ai disabili sancisce chiaramente che “i Cantoni provvedono all’aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili”. L’aiuto e le cure a domicilio includono prestazioni di assistenza fornite a domicilio e in centri diurni. Di questo aspetto si è adeguatamente tenuto conto nel bilancio globale tra Confederazione e Cantoni. L’AVS dovrà tuttavia poter continuare a sostenere il cosiddetto servizio di visita prestato in molte località dalla CRS e dalla Pro Senectute nell’ambito del volontariato. Questo tipo di aiuto a domicilio, oltre ad essere gratuito, permette di distinguere chiaramente i sussidi a carico dell'AVS da quelli a carico della Confederazione o dei Cantoni conformemente alla NPC.
Capoverso 3
Le prestazioni in materia di coordinamento e sviluppo e i costi del personale che ne derivano saranno compensate con un importo forfetario (contributo di base). Per quanto concerne i costi del personale il Consiglio federale prevede che per un’unità di personale possono essere versati, in media, al massimo 150'000 franchi l’anno (contributo per i costi totali).
Capoverso 4
A complemento delle prestazioni menzionate nei capoversi 2 e 3 i contratti di prestazioni possono includere e cofinanziare anche progetti.
Capoverso 5
I corsi di perfezionamento per il personale ausiliario dovranno permettere di acquisire le capacità di base necessarie nell’ambito dell'aiuto alla vecchiaia. L’intenzione è di finanziare corsi di perfezionamento facilmente accessibili che aprano un campo di attività alla categoria di persone descritta nel commento all’articolo 222 capoverso 1 lettera c. Considerata la differenziazione dell'offerta, i requisiti del perfezionamento dovranno tuttavia essere stabiliti nei singoli contratti di prestazioni. I corsi dovranno fornire un'introduzione completa nel campo di attività. Corsi di breve durata (meno di 50 lezioni) e limitati ad un tema ristretto non adempiono i criteri necessari alla concessione dei sussidi.
Capoverso 6
Il presente capoverso riprende alla lettera l’ultimo periodo dell’articolo 225 capoverso
4. La disposizione lascia all’UFAS il margine di manovra necessario per fissare altre condizioni e obblighi per il versamento dei sussidi conformemente ai principi della legge sui sussidi.