Avamprogetto Rapporto OAVS

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 8 pagine

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Articolo 224

(Ammontare dei sussidi)

Capoverso 1

Per il calcolo dei sussidi il presente capoverso riprende alcuni principi e il concetto di base della legge sui sussidi (cf. art. 7 LSu; RS 616.1), secondo cui, a livello federale gli aiuti finanziari devono essere concessi solo se le prestazioni possono essere fornite in modo appropriato e secondo criteri economici. Per il calcolo dei sussidi è inoltre essenziale prendere in considerazione un adeguato e ragionevole finanziamento proprio dell’organizzazione e la sua capacità economica. Questi sono i criteri fondamentali da concretizzare nel quadro delle trattative per i contratti di prestazioni. Di conseguenza potranno beneficiare dei sussidi solo organizzazioni con una base finanziaria sufficientemente solida, ossia le organizzazioni in grado di garantire alla Confederazione un partenariato durevole e affidabile in materia di aiuto alla vecchiaia. Va inoltre sottolineato che in base alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è possibile percepire un doppio sussidio per la stessa prestazione. Di conseguenza, gli aiuti finanziari versati da altre corporazioni di diritto pubblico (Cantoni o Comuni) devono essere interamente presi in considerazione per stabilire l’importo dei sussidi federali.

Capoverso 2

Poiché con l’entrata in vigore della NPC le organizzazioni attive a livello locale che offrono servizi di base dello SPITEX, pasti a domicilio e istituti diurni agli anziani non riceveranno più sussidi da parte dell’AVS, il capoverso è abrogato.

Capoversi 3 e 4

In futuro, i sussidi per il perfezionamento del personale ausiliario e per i corsi volti a favorire l’indipendenza saranno disciplinati nel quadro dei contratti di prestazioni. Entrambe le prestazioni continueranno ad essere compensate mediante importi forfetari. Poiché questo modo di procedere ha dato buoni risultati nella prassi, il capoverso 4 sarà abrogato e integrato nel capoverso 3.

Articolo 225

(Procedura)

Questo articolo ridefinisce completamente la procedura, dall'inoltro della richiesta di sussidi fino all’adozione di eventuali provvedimenti di controlling, passando per la procedura di conteggio.

Capoverso 2

Poiché in futuro si dovranno concludere contratti di prestazioni anche per lo svolgimento di corsi, questo capoverso è ormai obsoleto e va dunque abrogato.

Capoverso 2a

Già prima di stipulare un contratto di prestazioni, l'UFAS può aver bisogno di ulteriori documenti per fissare gli obiettivi e le prestazioni. Se l’Ufficio lo richiede, l’organizzazione è tenuta ad inoltrarli.

Capoverso 3

In questo capoverso vengono definiti i diversi criteri secondo l’articolo 223. I documenti di cui ha bisogno l’UFAS per calcolare e controllare l'importo dei sussidi