Avamprogetto Rapporto OAVS
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 8 pagine
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da versare variano secondo gli elementi concordati nel contratto di prestazioni (obiettivi, prestazioni, corsi o progetti specifici): p. es. il conto annuale per i compiti di coordinamento, gli elenchi dei corsi per il conteggio dei relativi sussidi ecc. Per questo motivo, la disposizione non stabilisce più in modo dettagliato l’elenco dei documenti da inoltrare all'Ufficio federale. In futuro, questo aspetto sarà disciplinato nel quadro dei contratti di prestazioni. Con i documenti varieranno anche i termini d’inoltro da rispettare per non incorrere in sanzioni. Per quanto riguarda le conseguenze in caso di ritardo nell'invio dei documenti, la disposizione riprende la formulazione previgente.
Capoverso 4
Dopo aver esaminato i documenti, l’Ufficio fissa l’importo dei sussidi da versare per il periodo contabile in questione. Per evitare che le organizzazioni debbano anticipare interamente l'importo per le prestazioni fornite, il che potrebbe portare a problemi finanziari, l'UFAS ha la possibilità di concordare il versamento di acconti nel quadro dei contratti di prestazioni. Questo permette di trovare un accordo concreto che tenga conto dei bisogni dell’organizzazione; a questo proposito va tuttavia rispettato l'articolo 23 LSu, secondo cui gli acconti possono essere versati al più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti. Inoltre prima della determinazione dell’importo definitivo può essere versato al massimo l’80 per cento dell’aiuto finanziario complessivo.
Capoverso 5
Il capoverso definisce la necessità di procedere a un controlling e l’obbligo delle organizzazioni di fornire le informazioni necessarie e garantire la consultazione dei documenti all’Ufficio in qualsiasi momento.
Disposizioni finali
Le disposizioni transitorie devono garantire in primo luogo il principio della sicurezza giuridica: a questo proposito è adottata una normativa chiara per il sovvenzionamento di formazioni e perfezionamenti iniziati prima dell’entrata in vigore della NPC.
Gli adeguamenti dei contratti di prestazioni in corso alle nuove disposizioni che si rivelassero necessari devono essere negoziati entro la fine del 2007 con le organizzazioni interessate. Fino all’entrata in vigore delle modifiche le organizzazioni aventi diritto riceveranno i sussidi secondo il diritto previgente.
Berna, il 6 giugno 2007