Avamprogetto Rapporto OAVS

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 8 pagine

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Art. 223 Criteri di sussidio (nuovo)

1 Per gli obiettivi stabiliti nel contratto di prestazioni è corrisposto un sussidio in funzione del grado del loro raggiungimento.

2 Per le prestazioni quantificabili definite nel contratto sono fissati e corrisposti sussidi per unità di prestazione. Le prestazioni d’aiuto a domicilio o in strutture ambulatoriali possono essere sussidiate soltanto se fornite da volontari.

3 Per prestazioni permanenti non quantificabili di coordinamento e di sviluppo, nel contratto sono descritti compiti e stabiliti oneri computabili per il personale.

4 Possono essere versati sussidi per progetti finalizzati al promovimento dell’aiuto alla vecchiaia.

5 I corsi di perfezionamento offerti al personale ausiliario per l’acquisizione di capacità fondamentali sono sussidiati mediante importi forfetari. I requisiti del perfezionamento sono disciplinati nel contratto di prestazioni.

6 L’ufficio federale può subordinare il versamento dei sussidi a condizioni ed obblighi.

Art. 224 Ammontare dei sussidi

1 I sussidi sono versati soltanto per prestazioni fornite conformemente ai criteri dell’appropriatezza e dell’economicità. L’ammontare del sussidio è fissato in funzione del volume e della portata del campo d’attività dell’organizzazione e tenendo debitamente conto della sua capacità economica ossia degli oneri che può ragionevolmente sostenere. Nel calcolo dell’ammontare dei sussidi sono prese in considerazione le prestazioni finanziarie di altre corporazioni territoriali di diritto pubblico.

2Abrogato

3 Per l’organizzazione di perfezionamenti e corsi ai sensi dell’articolo 222 capoverso 1 lettere c e d l’Ufficio federale fissa un importo forfetario per partecipante.

4Abrogato

Art. 225 Procedura

2Abrogato

2a (nuovo) L’Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere inoltrati per la stipula di un contratto di prestazioni.

3 L’Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere inoltrati dall’organizzazione, vigente il contratto, al più tardi sei mesi dopo la conclusione dell’anno contabile. I documenti richiesti dall’Ufficio federale in relazione a corsi e perfezionamenti vanno inoltrati al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei medesimi. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.