Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
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come meta turistica che come piazza economica. Si tratta di fattori non trascurabili ai fini della promozione dell'intero Paese.
2.2 Programmi e responsabili della promozione dello sport e del movimento
Creare condizioni favorevoli per la promozione dello sport e del movimento è in primo luogo un compito dei Cantoni e dei Comuni, che sono sostenuti nei loro sforzi da istituzioni come Swisslos e Lotterie Romande. Il contributo dei Comuni alla promozione dello sport assume un'importanza centrale in quanto sono loro di regola a predisporre le infrastrutture e pertanto a rendere possibile la pratica sportiva.
I responsabili principali dei programmi di sport e movimento sono le società sportive e i privati che predispongono offerte rivolte ai gruppi di utenti più diversi. Per le attività rivolte a bambini e giovani il ruolo principale è svolto dal programma nazionale Gioventù+Sport. Nello sport di punta assume un ruolo centrale l'associazione nazionale mantello Swiss Olympic Association, con le federazioni sportive affiliate. Senza le prestazioni sostanziali di Cantoni e Comuni, da un lato, e delle federazioni sportive, dall'altro, il sistema svizzero di promozione dello sport non potrebbe funzionare.
2.2.1 La Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera
In considerazione della crescente importanza dello sport, alla fine del 2000 il Consiglio federale ha licenziato un documento programmatico sulla politica dello sport («Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera») che, prendendo le mosse da una concezione nuova e più ampia dello sport, definisce gli obiettivi del Governo federale in settori quali la salute, la formazione, la prestazione, l’economia e formula le esigenze in materia di sostenibilità.
Questi cinque ambiti continuano a fungere da sistema di coordinate e ausili per la politica del Consiglio federale. All’interno dei singoli ambiti sono state definite misure volte innanzitutto a colmare determinate lacune già identificate, come le crescenti carenze motorie in seno alla popolazione, la tendenza a ridurre le offerte di sport e movimento a scuola e lo scarso coordinamento delle varie attività di promozione delle giovani leve nello sport di prestazione. Le misure vengono concretizzate grazie alla stretta collaborazione tra partner attivi nello sport. Sono coinvolti tutti i livelli dei poteri pubblici e gli attori dello sport di diritto privato.
Taluni elementi essenziali di tale documento programmatico sulla politica dello sport sono confluiti nel presente avamprogetto di legge.
2.2.2 Scuola
Sulla base dell'articolo 68 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione può dichiarare obbligatoria l’educazione fisica scolastica. Nell’emanazione delle norme deve comunque considerare che, a eccezione della formazione professionale, la sovranità in materia di istruzione spetta ai Cantoni. Con l’attuale legge che promuove la ginnastica e lo sport, la Confederazione ha fatto uso delle proprie competenze e delegato la regolamentazione degli aspetti quantitativi al Consiglio federale, che a sua volta ha introdotto mediante ordinanza le tre ore