Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 8 pagine

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1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Le norme in materia di trattamento dei dati contenute nella legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0) non soddisfano più le esigenze di una moderna protezione dei dati. La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) impone di disciplinare a livello di legge il trattamento dei dati personali. Per evitare di appesantire troppo il testo della legge sulla promozione dello sport con disposizioni relative alla protezione dei dati, l’intera tematica è trattata separatamente nella legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSIS).

1.2 La nuova normativa proposta

Il capitolo 1 della nuova normativa comprende l’oggetto e i principi del trattamento dei dati. I principi di ordine generale già contenuti nella LPD non devono essere ripetuti, in quanto sono applicabili in virtù della LPD.

Il capitolo 2 contiene le norme riguardanti i singoli sistemi d’informazione previsti per il trattamento di dati personali e per ciascuno di essi è stabilita la competenza, il compito, i dati contenuti, la provenienza dei dati, la comunicazione, l’accesso, la durata di conservazione dei dati. Ove necessario si considerano gli aspetti particolari dei singoli sistemi d’informazione.

Nelle disposizioni comuni sono disciplinate la responsabilità e il trattamento dei dati in caso di lavori sui sistemi d’informazione. Nello stesso capitolo sono contenute disposizioni riguardanti il collegamento in rete di tutti i sistemi, la conservazione e l’anonimizzazione dei dati.

Le disposizioni esecutive indicano quali settori sono delegati per il disciplinamento a livello di Consiglio federale.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Le esigenze della protezione dei dati richiedono una regolamentazione a livello di legge. Con l’emanazione di una legge speciale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel settore dello sport si alleggerisce l’avamprogetto di revisione totale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Oltre a ciò, un’eventuale revisione della legge sui sistemi d’informazione non comporterà automaticamente anche una revisione della legge sulla promozione dello sport. Questi motivi sono a favore della soluzione presentata e tengono nella giusta considerazione le esigenze sia della legge sulla promozione dello sport sia della protezione dei dati.