Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 8 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Nel campo del diritto pubblico per l’emanazione di disposizioni per la protezione dei dati applicabili ad autorità amministrative il legislatore federale si basa sull’articolo 173, capoverso 2 della Costituzione federale. Giusta l’articolo 16 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) l’organo federale che nell’adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione degli stessi. A norma dell’articolo 17 gli organi federali possono trattare dati personali se esiste una base legale al riguardo.

5.2 Subordinazione al freno alle spese / Conformità alla legge sui sussidi

Il presente progetto non contiene disposizioni sui sussidi né crediti d’impegno o limiti di pagamento comportanti nuove spese, siano esse uniche o ricorrenti. Il progetto non prevede neanche aiuti finanziari o indennità ai sensi della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1).

5.3 Delega di competenze legislative

Nella prima sezione relativa al Sistema nazionale d’informazione per lo sport, all’articolo 7 viene delegata al Consiglio federale la determinazione dei costi per gli utenti del sistema d’informazione. All’articolo 28 il Consiglio federale viene autorizzato a emanare disposizioni esecutive per i singoli ambiti.