Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 8 pagine

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1:

La LSIS rappresenta la base legale necessaria per il trattamento di dati personali (dati) nel campo dello sport ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati.

Articolo 2:

I sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport devono contribuire all’adempimento dei compiti legali in questo settore. Sulla base dei principi della proporzionalità e della necessità le regolamentazioni previste non vanno intese come «autorizzazioni in bianco». All’interno delle unità amministrative citate sono autorizzate al trattamento dei dati solo le persone il cui elenco degli obblighi prevede il trattamento dei dati di volta in volta necessari per raggiungere gli scopi citati.

In relazione all’introduzione del nuovo numero d’assicurato AVS e della conseguente modifica della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10) si deve creare una base legale formale per l’utilizzazione del numero d’assicurato AVS nel campo dello sport. Ciò si rende necessario in quanto il nuovo testo della LAVS consente l’uso del numero d’assicurato AVS al di fuori delle assicurazioni sociali solo se esiste una base legale formale esplicita. Poiché le persone registrate nel sistema d’informazione nel quadro di Gioventù+Sport svolgeranno di regola un’attività di monitore, è necessaria la registrazione del numero d’assicurato AVS (indennità per monitori/indennità di perdita di guadagno).

La sola autorizzazione alla raccolta di dati non basta, dal punto di vista della protezione dei dati, per fondare, per il titolare dei dati, un obbligo a comunicarli. Al capoverso 2 lettera c si prevede un diritto/obbligo di comunicare i dati da raccogliere.

Oltre ai dati assolutamente necessari per l’adempimento del compito ce ne sono anche altri che ne facilitano soltanto lo svolgimento. Tali dati, come ad esempio il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, vengono raccolti su base volontaria. L’organo che raccoglie i dati è tenuto a informare la persona a cui chiede i dati in merito al carattere volontario della loro comunicazione.

Per garantire una comunicazione aperta ed efficace verso l’esterno a volte è necessario ricorrere a immagini. Per motivi di trasparenza, la trasmissione di immagini come avveniva finora nella pratica sarà ancorata a livello di legge.