Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 41 pagine

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Art. 22 Perseguimento penale Cantoni:

SZ dubita che il perseguimento del reato debba restare di competenza dei Cantoni, constatato che le istanze di perseguimento penale cantonali procedono con molta riluttanza contro i colpevoli di doping. Sarebbe invece adeguato un coinvolgimento attivo nelle inchieste penali dell'organo di attuazione per la lotta contro il doping.

Altre organizzazioni:

Per ADS e CFS-AGD è fondamentale che si sviluppi una stretta ed efficace collaborazione fra gli enti statali e Antidoping Svizzera. Non è chiaro se gli articoli 22 e 23 siano sufficienti ad avviare la collaborazione sin dalle fasi dell'apertura di un'inchiesta penale (ad es. trasmissione di dati da parte degli uffici doganali o di Swissmedic nel caso di sequestro di sostanze dopanti). Nel corso della successiva elaborazione delle norme applicative la questione deve essere chiarita con Swissmedic e le autorità doganali, coinvolgendo anche Antidoping Svizzera.

Art. 23 Informazione

Nessuna osservazione.

Art. 24 Scambio d'informazioni a livello internazionale Altre organizzazioni:

Per ADS e CFS-AGD non è chiarito se lo scambio di dati con organismi internazionali preposti alla lotta contro il doping (ad es. World Anti Doping Agency WADA) sia compatibile con la nuova legge svizzera sulla protezione dei dati. Ove ciò non fosse, se del caso, si dovrebbe prevedere nella presente legge una base legale che esuli dal dettato della legge sulla protezione dei dati, visto che lo sport di diritto privato si è impegnato al rispetto dei principi elaborati dalla WA-DA. SG rimanda a proposito della trasmissione dei dati all'estero all'articolo 6 della legge sulla protezione dei dati. La norma parlerebbe di una minaccia dei diritti della personalità mentre a norma della legge sulla protezione dei dati una trasmissione non sarebbe possibile se in tal modo il diritto alla personalità del soggetto coinvolto dovesse essere messo in grave pericolo. Nell'interesse di un'interpretazione univoca del diritto nel campo della protezione dei dati sarebbe opportuno utilizzare una terminologia comune. Oltre a ciò sarebbe poco chiaro se il capoverso 2 concorda con la normativa materiale in materia di protezione dei dati.

316 Organizzazione e finanze 3161 Organizzazione

Art. 25 Ufficio federale dello sport Altre organizzazioni:

Secondo Uni BE la gestione di una scuola universitaria da parte di un Ufficio federale è quantomeno inusuale.

SG è convinto che la scuola potrebbe trarre vantaggio da un suo distacco dall'ufficio. Analogamente a quanto avviene per i PF, essa dovrebbe essere subordinata direttamente al dipartimento. Anche in tal caso si potrebbero mantenere le sedi sia dell'ufficio che della scuola.

Art. 26 Partecipazioni e organizzazioni particolari

Moltissimi partecipanti alla consultazione in relazione a tale norma chiedono l'introduzione di un consiglio dello sport svizzero. Si vedano in proposito le prese di posizione riportate al numero 222.

3162 Finanze

Art. 27 Finanziamento di programmi e progetti Cantoni:

JU e VS chiedono una chiara regolamentazione dei doveri di finanziamento della Confederazione e dei Cantoni. Oltre a ciò il finanziamento di programmi e progetti non dovrebbe avere