Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 41 pagine

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ripercussioni economiche su G+S e sull'educazione fisica. Infine per motivi di efficienza si dovrebbe limitare il numero di programmi e progetti. In concreto si chiede di completare il capoverso 1 con una riserva in tal senso e di cancellare il riferimento ai Cantoni nel capoverso 4.

Secondo SG si dovrebbe in ogni caso evitare un finanziamento federalistico di G+S, soprattutto per il programma G+S-Kids. Ciò contravverrebbe al principio dell'equivalenza fiscale che costituisce un elemento centrale della nuova perequazione finanziaria. Pertanto il capoverso 4 deve essere cancellato.

Stando a SO, ZH, TG, BL, SH, GR, OW e SZ sarebbe opportuno ricorrere a programmi pluriennali, soprattutto nel campo di G+S. In tal caso però la Confederazione deve anche assumersi la responsabilità del finanziamento e tale principio deve essere ancorato nel capoverso 1.

Secondo LU la formulazione del capoverso 4 implica per il futuro un maggiore impegno di Cantoni e Comuni nel campo del finanziamento, che deve essere respinto. Un aumento della partecipazione finanziaria dei Cantoni non viene neanche preso in considerazione.

Partiti:

LPD approva il coinvolgimento dei privati ma fa notare che essi non dovrebbero essere puniti per il loro impegno nello sport. Come esempio si rimanda alla contestata esenzione fiscale per le federazioni sportive internazionali.

Altre organizzazioni:

ASSA, CRCS e SVKS concordano con le possibilità di finanziamento previste nel capoverso 1, ma chiedono che nella legge si affermi a chiare lettere che la Confederazione è responsabile per il finanziamento.

SKGB chiede una precisazione nelle spiegazioni per subordinare l'attribuzione di mandati di prestazione e la concessione di aiuti finanziari al rispetto delle pari opportunità fra donne e uomini. La Confederazione è tenuta al rispetto del divieto di discriminazione e del principio della parità dei sessi.

Art. 28 Attività commerciali accessorie Partiti:

Secondo LDP non è chiaro cosa si debba intendere esattamente con attività commerciali accessorie. Per il PS si deve garantire che l'esercizio di attività commerciali accessorie non limiti eccessivamente l'accesso di ampi strati della popolazione alle offerte di sport.

Altre organizzazioni:

CVAM fa notare che le prestazioni apportate su basi di diritto privato dovrebbero essere gestite in conto proprio da un'organizzazione indipendente.

317 Esecuzione e misure amministrative

Art. 29 Competenze del Consiglio federale

Nessuna osservazione.

Art. 30 Competenze del Dipartimento Altre organizzazioni:

Secondo la CFS le competenze di cui alle lettere b e d devono essere attribuite ad un'istanza indipendente, come potrebbe essere ad esempio un futuro consiglio dello sport svizzero. SKGB chiede l'aggiunta di una lettera f in cui si preveda una valutazione regolare per verificare che si attui un pari sostegno nel campo dello sport di donne e uomini (esegue regolarmente valutazioni sugli effetti del sostegno dello sport sui sessi e se necessario apporta i necessari adattamenti).