Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 41 pagine

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Art. 19 Principio Altre organizzazioni:

ADS e CFS-AGD vorrebbero che al capoverso 3 si parlasse di un'ordinanza dipartimentale, in quanto in tal modo sarebbe possibile reagire più rapidamente agli sviluppi e alle nuove sostanze. FMH fa notare che non sono esposte con sufficiente chiarezza le conseguenze giuridiche della regolamentazione statale in materia di doping. All'articolo 19, capoverso 1 il doping viene definito come "… l'abuso di prodotti e metodi per incrementare la capacità di prestazione fisica nello sport …". La norma penale di cui all'articolo 21 si rifarebbe a questo concetto piuttosto elastico, per cui non riguarderebbe più esclusivamente lo sport di competizione regolamentato. Ciò sarebbe accettabile solo se la lista delle sostanze venisse modificata in modo da escludere tutte quelle sostanze che in un qualche modo possono essere utilizzate per il trattamento medico di determinati pazienti. Si dovrebbe pertanto esaminare l'opportunità di limitare la definizione del doping al solo sport agonistico regolamentato. In ogni caso si dovrebbero almeno adeguare le spiegazioni in modo da portare ad espressione le chiare intenzioni del legislatore.

Art. 20 Controlli antidoping Cantoni:

VD critica che in correlazione con lo scambio di dati non sia stata chiaramente regolata la problematica del segreto professionale del medico.

Partiti:

PS saluta tale norma, che crea una chiara base per limitare il diritto fondamentale della libertà personale.

Altre organizzazioni:

FIFA approva la norma, considerato che con la base proposta vengono eliminati i dubbi sulla legalità della dichiarazione di assenso diffusa fra le federazioni sportive per un controllo non lacunoso degli atleti.

Uni BE fa notare che la lista al capoverso 2 è esaustiva, per cui anche in caso di modifica di uno dei nomi riportati si dovrebbe modificare il testo della legge.

CF ricorda che la legge sul doping in vigore viola le norme sulla protezione dei dati e che la prassi seguita nella diffusione di dati personali in relazione ai controlli antidoping lede in modo inammissibile il diritto alla personalità dell'atleta. La nuova disposizione sui controlli antidoping non terrebbe ancora nella giusta considerazione tale situazione.

Art. 21 Disposizioni penali Cantoni:

OW vorrebbe qualificare come "fattispecie aggravata" l'uso da parte dell'atleta di sostanze dopanti e il rifiuto di rendere noti i nomi dei fornitori.

VD ritiene che l'uso personale da parte dell'atleta non sia regolato in modo chiaro, soprattutto se si tratta di quantità non esigue.

Altre organizzazioni:

Secondo ADS e CFS-AGD si deve verificare se la norma costituisca una base sufficiente per consentire alle autorità doganali di procedere contro l'importazione di sostanze potenzialmente dopanti.