Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine

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Contributi di risanamento

Le istituzioni di previdenza in situazione di copertura insufficiente possono riscuotere, in virtù di una base regolamentare, contributi supplementari dal datore di lavoro e dai lavoratori per coprire una lacuna di copertura, a condizione che il contributo del datore di lavoro sia almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori (art. 65d cpv. 3 LPP).

Coinvolgimento dei beneficiati di rendite

A titolo di ulteriore misura in caso di copertura insufficiente l’articolo 65d capoverso 3 LPP menziona la riscossione di contributi dai beneficiari di rendite per sanare la copertura insufficiente. Dalle chiarificazioni effettuate è però emerso che nel caso della CP FFS non sono possibili riduzioni delle rendite (cfr. n. 3.3).

Riduzione, rispetto al tasso d’interesse minimo, del tasso d’interesse sulla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia (avere LPP)18

A titolo di ulteriore misura l’istituzione di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto nell’articolo 15 capoverso 2 LPP, se la riscossione di contributi di risanamento dai datori di lavoro e dai lavoratori e la riscossione di contributi dai beneficiari di rendite si rivelano insufficienti. La riduzione del tasso d’interesse non può essere di oltre 0,5 punti percentuali (art. 65d cpv. 4 LPP).

Interesse inferiore al saggio minimo LPP o interesse nullo in caso di concessione delle prestazioni minime LPP

Secondo le istruzioni del Consiglio federale del 24 ottobre 2004 concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale, nel caso degli istituti di previdenza registrati che sono gestiti secondo il primato dei contributi e forniscono prestazioni superiori alle prestazioni minime secondo la LPP (cosiddetti istituti di previdenza con prestazioni integrate) è ammesso anche il versamento, ai sensi del principio d’imputazione, di un interesse inferiore al saggio minimo LPP o nullo sull’insieme degli averi di risparmio, se tale interesse è previsto dal regolamento e se sono rispettati gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati e dell’autorità di sorveglianza. L’imputazione è però possibile soltanto finché le prestazioni regolamentari di uscita superano quelle ai sensi dell’articolo 17 LFLP e del conto di conformità LPP. Per determinare le prestazioni minime dovute ai sensi della LPP le istituzioni di previdenza tengono un cosiddetto conto di conformità. Per il

18 Si considera avere di vecchiaia LPP la parte dell’avere di vecchiaia accumulata conformemente alle disposizioni minime della LPP. Tale parte dell’avere di vecchiaia è costituita sulla base dello stipendio LPP (= stipendio assicurato = stipendio coordinato). Esso viene calcolato sottraendo dallo stipendio annuo soggetto all’AVS (denominato stipendio computabile) il cosiddetto importo di coordinamento di attuali 23 025 franchi. Nella previdenza professionale obbligatoria gli stipendi sono assicurati fino allo stipendio computabile massimo di 79 560 franchi. Questa parte (obbligatoria) dell’avere di vecchiaia è in linea di massima rimunerata con l’interesse minimo LPP (attualmente del 2,75 %). Se la situazione finanziaria della cassa pensioni lo consente, il consiglio di fondazione può stabilire una rimunerazione superiore all’interesse minimo. La parte di avere di vecchiaia che supera l’avere di vecchiaia minimo LPP (parte sopraobbligatoria) è rimunerata con un saggio di interesse che può divergere dal tasso minimo LLP (verso l’alto o verso il basso). Tale saggio di interesse è fissato ogni anno.