Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Cpv. 2
Occorre optare per la trattativa privata anche quando l'ordine e la sicurezza pubblici lo richiedono. In tali casi, il committente deve aggiudicare la prestazione a un candidato che soddisfi le esigenze di qualità e di affidabilità e garantisca segnatamente una riservatezza assoluta. Per motivi di segretezza, una procedura di gara o mediante invito non entra in linea di conto.
Art. 61 Mancanza di concorrenza
Cpv. 1:
La concorrenza non è possibile se al committente non vengono presentate offerte suscettibili di aggiudicazione. Il committente non può provocare la trattativa privata modificando in maniera essenziale i requisiti ai sensi della documentazione del bando di concorso (art. XIII:1 lett. a revGPA).
Cpv. 2:
Non basta che un solo candidato sia in grado di fornire la prestazione richiesta (art. XIII:1 lett. b revGPA). Non devono neppure esistere adeguate possibilità di ripiego (p.es. altro materiale equivalente a titolo di alternativa). La prestazione infine non deve essere interscambiabile (p.es. farmaci generici; copie conformi alla legge a titolo di prestazione sostitutiva).
Cpv. 3:
In mancanza di concorrenza su un mercato il committente può esigere dal candidato la presentazione delle proprie basi di calcolo a contare da un acquisto di un milione di franchi. La legislazione federale in vigore (art. 5 OAPub) conosce già questa prescrizione, destinata a garantire l’utilizzazione parsimoniosa delle risorse.
Art. 62 Prestazioni supplementari
Costituiscono un esempio di motivi tecnici dell’aggiudicazione libera l’assenza di interscambiabilità o di utilizzabilità con l’equipaggiamento, il software, le prestazioni di servizi esistenti o gli impianti acquistati nel quadro di una prima procedura (art. XIII:1 lett. c revGPA). È invece insufficiente il mero riferimento alla «protezione degli investimenti», ossia alla protezione dei costi investiti preliminarmente, a meno che il cambiamento di candidato provochi un aumento sproporzionato dei costi.
L’entità della prestazione supplementare non è limitata. Questa circostanza comporta il pericolo che risultino situazioni di quasi monopolio che, a lungo termine, possono determinare una dipendenza da singoli candidati o un rincaro degli acquisti. L’acquisto a trattative libere della prestazione susseguente può infatti generare risparmi a breve termine. In alcuni casi l’acquisto di un nuovo prodotto o di una nuova prestazioni di servizi può essere più vantaggioso in un’ottica a lungo termine. Per questo motivo un committente prudente tiene conto fin dall’inizio di eventuali costi di trasformazione o di conservazione del valore.
Art. 63 Urgenza
Nel caso del tipo di urgenza descritto (art. XIII:1 lett. d revGPA) il committente può effettuare la procedura a trattative libere perché l’interesse a una realizzazione rapida ottiene una ponderazione maggiore di quella attribuita all’idea di concorso. Se l’evento che ha determinato l’urgenza dell’acquisto era oggettivamente prevedibile il