Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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committente può tuttalpiù ridurre i termini della procedura di gara (art. 53 cpv. 2).

Art. 64 Borse merci e prototipi

Cpv. 1:

In caso di acquisto di beni alle borse merci (p.es. Borsa dei tulipani), il meccanismo borsistico stesso garantisce le necessarie trasparenza e parità di trattamento (art. XIII:1 lett. e revGPA).

Cpv. 2:

Lo sviluppo di una prima serie può anche comportare la fabbricazione di un numero più grande e limitato di pezzi per elaborare i risultati dei collaudi e per dimostrare che è possibile una produzione in serie secondo standard di qualità accettabili. Non è invece esonerata dall’obbligo del bando di concorso la fabbricazione su larga scala per documentare la vitalità commerciale o per incorporarvi nuovamente i costi di ricerca e di sviluppo (art. XIII:1 lett. f revGPA).

Art. 65 Circostanze particolari

L’aggiudicazione a trattative libere è autorizzata anche in caso condizioni di acquisto straordinariamente vantaggiose. Lo stesso si applica in genere alle vendite nel quadro di liquidazioni di patrimoni commerciali o di fallimenti. Non ne sono invece toccate le vendite di routine dei candidati usuali (art. XIII:1 lett. g revGPA).

Art. 66 Mandato successivo in caso di prestazioni di pianificazione

Se una prima procedura è eseguita in maniera trasparente e la parità di trattamento è garantita da un organismo di valutazione in maggioranza indipendente dal committente, le ulteriori prestazioni di progettazione (p.es. progettazione di dettaglio) e anche la coordinazione dell’attuazione di tale progettazione (p.es. direzione di lavori) possono essere acquistate a trattative libere. Tale possibilità di acquisto a trattative libere è autorizzata soltanto se queste prestazioni sono state prospettate anticipatamente. Le offerte nel quadro della prima procedura non devono essere presentate in forma anonima. Corrispondono pertanto a queste esigenze non soltanto un concorso ma ad esempio anche un mandato di studio valutato da un organismo di valutazione in maggioranza indipendente.

Art. 67 Disposizioni applicabili

Nella procedura a trattativa privata l’aggiudicazione deve di massima essere pubblicata se l’acquisto supera il valore soglia della procedura di gara libera o della procedura di gara selettiva (art. 42 cpv. 2). Se interpone ricorso contro questa aggiudicazione, il candidato non preso in considerazione può unicamente argomentare che il committente ha scelto illegalmente la procedura a trattative private.

Cpv. 2

Entrano soprattutto in considerazione i motivi di esclusione ai sensi degli articoli 25 e 26. Il Consiglio federale e i Cantoni possono inoltre esigere nel loro proprio ambito di competenze che i committenti giustifichino nei confronti degli organi di sorveglianza competenti i motivi che li autorizzano a scegliere la procedura a trattative private. Si rinvia d’altronde al numero 6.1.

Titolo terzo: Rimedi giuridici e risarcimenti per gli acquisti della Confederazione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 68 Principio