Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo
ne.
Cpv. 2:
La revoca può avere conseguenze sproporzionate, ad esempio se una parte cospicua delle prestazioni convenute è già stata fornita. In questi casi il committente può pronunciare sanzioni al posto della revoca dell’aggiudicazione. Ai fini dell’esecuzione potrebbe anche essere di utilità la fissazione di pene convenzionali in caso di inosservanza delle esigenze legali o dei criteri di idoneità.
Cpv. 3:
Il committente non deve ripetere l’intera valutazione se revoca l’aggiudicazione. Esso può limitarsi a effettuare l’aggiudicazione al candidato di rango successivo, a condizione che quest’ultimo adempia le esigenze degli articoli 25 e 26. Se il candidati di rango successivo non mantiene la propria offerta, il committente può effettuare l’aggiudicazione a quello di volta in volta successivo. Il committente prende in considerazione la misura in cui l’eliminazione dell’aggiudicatario influenza la classifica dei partecipanti alla procedura restanti. Esso non può effettuare modifiche essenziali dei requisiti della prestazione oppure dei criteri di idoneità e di aggiudicazione (art. 38).
Art. 57 Interruzione della procedura
Cpv. 1:
Il committente non può interrompere avventatamente la procedura, ma soltanto in presenza di un interesse pubblico alla sua interruzione (art. XV:5 revGPA). Nell’ipotesi contraria l’interruzione può essere impugnata con successo e il committente può essere costretto a proseguire la procedura o a pagare un risarcimento dei danni. Si rinvia al margine di manovra limitato ai sensi del GPA (presenza di un interesse pubblico) nella misura in cui la DVN pone in discussione, nella sua raccomandazione 12 (FF 2007 3280), una semplificazione delle condizioni di interruzione della procedura di gara. Il committente dispone di un ampio potere di apprezzamento nel quadro di questi limiti.
È dato in particolare interesse pubblico all’interruzione della procedura se il committente acquista nuove conoscenze nel corso della procedura (p.es. nuove tecniche di mercato) oppure se non sono state presentate offerte accettabili o in sintonia tra di loro. Il committente può parimenti interrompere la procedura qualora se ne modifichino le condizioni quadro (p.es. una nuova direzione stabilisce nuove priorità, votazione popolare), si individuino errori di procedura (p.es. scelta errata della procedura) o se le esigenze poste alla fornitura debbano essere modificate su punti essenziali (p.es. perché le offerte presentate superano chiaramente la stima dei costi).
Non è invece nell’interesse pubblico l’interruzione che serve unicamente al committente come strumento per sbaragliare un aggiudicatario potenziale a favore di un altro concorrente (discriminazione).
La questione della conformità legale di un’interruzione non esige la ponderazione tra l’interesse pubblico del committente all’interruzione e l’interesse privato alla continuazione della procedura.
Il Consiglio federale e i Cantoni possono esaminare nel loro proprio ambito di competenze se, in caso di sospetto fondato, intendono imporre al committente l’obbligo di notificare alla Commissione dei cartelli i comportamenti contrari alla legislazione sui cartelli.
Cpv. 2: