Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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te la forma scritta, ma unicamente la forma di volta in volta richiesta nelle relazioni d’affari.

Cpv. 2:

La smaterializzazione della legislazione in materia di acquisti deve essere incentivata. Per questo motivo sono autorizzate anche forme elettroniche di trasmissione, purché la parità di trattamento rimanga tutelata. A seconda della relazione d’affari si può se del caso addirittura rinunciare a una firma qualificata (cfr. art. 13 cpv. 2).

Cpv. 3:

Il committente può avere interesse a prescrivere determinate esigenze formali, come ad esempio nel caso di piani o di documenti voluminosi. Queste esigenze possono parimenti essere riferite a singoli documenti (p.es. contratti). Il committente comunica questa esigenza nel bando di concorso.

Art. 55 Obbligo di pubblicazione ufficiale

Cpv. 1 e 2

Conformemente al GPA la pubblicazione deve essere effettuata su un organo di pubblicazione ampiamente diffuso e perlomeno facilmente accessibile per la durata annunciata di pubblicazione. In ambito di acquisti della Confederazione si esige la creazione di un organo centrale elettronico di pubblicazione accessibile gratuitamente (art. VII:1 lett. a revGPA). Nel quadro della revisione del GPA la Svizzera intende pertanto impegnarsi nel quadro dell’Appendice III del GPA a pubblicare elettronicamente tutte le pubblicazione di acquisti della Confederazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. I committenti possono inoltre pubblicare le medesime informazioni in altri organi di pubblicazione, segnatamente nella stampa specializzata o negli organi cantonali di pubblicazione. La Confederazione e i Cantoni possono parimenti esercitare in comune un ulteriore organo di pubblicazione (p.es. www.simap.ch).

Cpv. 3

Per la pubblicazione di un bando di concorso può essere prelevato un emolumento. Il committente dal canto suo può esigere dai candidati un emolumento per la documentazione del bando.

Cpv. 4

I Cantoni stabiliscono l’organo di pubblicazione del loro ambito di competenza. Essi possono anche designare determinante per le loro pubblicazioni l’organo di pubblicazione della Confederazione. Il GPA esorta i Cantoni a promuovere la pubblicazione elettronica. Le pubblicazioni devono essere accessibili gratuitamente e visualizzabili su una piattaforma centrale perlomeno tramite link (art. VII:1 lett. b revGPA).

Sezione 9: Revoca dell’aggiudicazione e interruzione della procedura

Art. 56 Revoca dell’aggiudicazione

Cpv. 1:

I medesimi motivi che esigono o giustificano l’esclusione determinano la revoca dell’aggiudicazione se il committente li constata soltanto ad avvenuta aggiudicazio-