Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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se possono variare a dipendenza della decisione (p.es. interruzione), della complessità dell’acquisto o del numero dei candidati restanti. Nel caso dell’aggiudicazione il committente deve almeno indicare le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta considerata rispetto all’offerta del candidato non preso concretamente in considerazione.
Cpv. 3
Il committente non è tenuto a divulgare informazioni confidenziali se tale rivelazione potrebbe pregiudicare gli interessi economici legittimi, compresi i diritti immateriali, degli altri offerenti oppure violare una concorrenza corretta e leale tra di essi. Tale norma si applica anche quando la divulgazione potrebbe pregiudicare interessi pubblici o impedire l’applicazione della legge (art. XVII:3 revGPA).
Capitolo 2: Ricorso
Art. 72 Autorità di ricorso
Cpv. 1
A contare dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha sostituito la Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici.58 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei committenti federali, compresi il Tribunale penale federale e le autorità legislative. Non gli spetta invece la competenza di giudicare i ricorsi dei committenti cantonali e comunali. I conflitti di competenza tra autorità della Confederazione e autorità dei Cantoni sono giudicati su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica (art. 120 cpv. 1 lett. a LTF).
Il Tribunale amministrativo federale non statuisce in maniera definitiva, tranne nel caso del ricorso delle autorità ai sensi dell’articolo 83. A determinate condizioni le sue sentenze possono essere impugnate con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. f e art. 85 LTF). Tale ricorso non ha di massima effetto sospensivo (art. 103 LTF). Il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso amministrativo al Consiglio federale è escluso (art. 74 PA).
Cpv. 2:
Poiché un tribunale non può giudicare i ricorsi contro le proprie decisioni, come nel caso della legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers; RS 172.220.1; cfr. art. 36, cpv. 1) è introdotta la competenza incrociata del Tribunale penale federale.
Cpv. 3:
Non è data la possibilità della competenza incrociata nel caso dei ricorsi contro decisioni di acquisto del Tribunale federale. In questi casi è stata pertanto istituita – sempre sul modello della legge sul personale federale – una commissione di ricorso (cfr. art. 36 cpv. 2 LPers).
Art. 73 Diritto di ricorso
Cpv. 1 e 2:
Il GPA è retto del principio di reciprocità. Per questo motivo al candidato straniero
58Cfr. Allegato n. 11 alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32).