Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Il committente dispone di diverse possibilità se la pubblicazione dell’interruzione è passata in giudicato: esso può ad esempio rinunciare a una nuova procedura perché non intende più realizzare il progetto o perché intende fornire autonomamente la prestazione oppure ottenerla da una fornitore interno (art. 3 cpv. 2 lett. b). Se mantiene la sua intenzione di acquisto, il committente può riprendere la procedura. In questo caso può confermare l’acquisto precedente oppure modificarlo su punti essenziali (cfr. art. 38). Il committente può scegliere un altro tipo di procedura se le esigenze corrispondenti sono adempite. In merito il committente non può violare alcun diritto dei precedenti candidati (p.es. diritti d’autore). Il committente deve inoltre rispettare il principio della buona fede; la sua inosservanza può determinare un obbligo di risarcimento al candidato.
Capitolo 4: Procedura senza bando di gara
Il committente può rinunciare al bando di concorso se l’acquisto non raggiunge i valori soglia ai fini della procedura di gara libera o della procedura di gara selettiva. Se invece tali valori soglia sono raggiunti o superati si esige la presenza di circostanze specifiche affinché l’acquisto non sia messo a concorso in singoli casi. Il GPA reca in merito un’enumerazione esauriente, da interpretare in maniera restrittiva, delle condizioni che, se realizzate,rendono possibile un’eccezione (art. III:2 revGPA) oppure la trattativa privata (art. XIII revGPA).
Sezione 1: Procedura mediante invito
Art. 58 Condizioni
Cpv. 1:
Se l’acquisto è indispensabile ai fini della sicurezza nazionale o della difesa e se il solo bando di concorso pregiudicherebbe questi obiettivi di protezione, il committente può rinunciare al bando di concorso (art. III:1 revGPA). Il committente deve avviare una procedura mediante invito, circostanza che garantisce una certa concorrenza e serve a prevenire la corruzione. L’aggiudicazione non deve essere pubblicata (art. 42 cpv. 4 lett. a).
Cpv. 2:
Il Consiglio federale può iscrivere nella lista dei beni militari sia materiale bellico (cfr. art. III:1 revGPA), sia beni che possono essere destinati a scopi civili e a scopi militari (cosiddetti beni «dual-use»; Appendice I, Allegato 1 GPA). Il Consiglio federale può unicamente inserire nella lista dei beni militari i beni «dual-use» che non devono essere messi a concorso conformemente agli impegni internazionali (Appendice I, Allegato 1 GPA).
Il Consiglio federale può accorciare questa lista e quindi assoggettare determinati beni all’obbligo del bando di concorso. Questa estensione dell’obbligo del bando di concorso non determina comunque una protezione giuridica a favore dei candidati senza sede o succursale in Svizzera, tranne se il loro Stato di origine garantisce la reciprocità (art. 73 cpv. 2).
Art. 59 Disposizioni applicabili