Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Come nel caso della legislazione in vigore si rinuncia a introdurre – al di là delle esigenze del GPA – rimedi giuridici al di sotto del valore soglia. Il sistema degli acquisti pubblici non rientra nelle attività sovrane tipiche dell’amministrazione. Per questo motivo è opportuno fare confluire considerazioni di economia amministrativa nel volume dei diritti di protezione giuridica da accordare. I costi amministrativi che possono risultare da rimedi giuridici pienamente strutturati non possono essere giustificati dai vantaggi della protezione giuridica nel caso di acquisti inferiori ai valori soglia della procedura di gara. Il diritto di ricorso non è peraltro l’unico mezzo per garantire la corretta applicazione della legislazione sugli acquisti. Una vigilanza ben strutturata ed effettiva (titolo 4) consente di raggiungere un risultato altrettanto efficace.
Art. 69 Decisioni impugnabili
Cpv. 1:
La legge enumera esaurientemente le decisioni impugnabili con il ricorso.
Diversamente dalla legislazione federale attuale vi figura d’ora in poi la decisione sulla scelta delle offerte da non esaminare ulteriormente (lett. d). Si è ad esempio in presenza di una simile decisione quando il committente esamina in maniera approfondita e fa sviluppare ulteriormente soltanto determinate offerte (art. 35 cpv. 2), include nel dialogo (art. 46) o nelle trattative (art. 47) soltanto alcune delle offerte presentate oppure autorizza le aste elettroniche (art. 48).
Non può essere impugnata soltanto la revoca dell’aggiudicazione, ma anche la revoca di una decisione impugnabile (lett. d). È quanto postula il principio del parallelismo delle forme.
La possibilità di un ricorso sussiste anche quando il committente non notifica illecitamente queste decisioni (p.es. omissione del bando di concorso in seguito a scelta errata della procedura). Non devono invece essere imperativamente strutturati come decisioni suscettibili di ricorso la documentazione del bando, le informazioni generali o l’invito nella procedura mediante invito. Un eventuale illecito (p.es. specifiche tecniche discriminanti) può essere fatto valere nel quadro del ricorso contro la seguente decisione impugnabile (p.es. aggiudicazione).
Questa normativa ha il primato sulle disposizioni dell’articolo 25 PA (procedura d’accertamento) e dell’articolo 25a PA (decisione circa atti materiali).
Cpv. 2:
Il committente può notificare implicitamente alcune di queste decisioni nel quadro della seguente decisione impugnabile. Immediatamente dopo l’insorgere del motivo di esclusione il committente può ad esempio escludere singoli candidati dalla procedura di gara libera oppure aspettare in merito fino al momento dell’aggiudicazione.
Cpv. 3:
Tutte le decisioni impugnabili ai sensi del capoverso 1 devono di massima essere impugnate autonomamente per non ritardare eccessivamente la procedura (economia procedurale). La possibilità di impugnazione in una fase procedurale successiva è fatta salva soltanto a condizione che la decisione contenga disposizioni il cui pieno significato e la cui portata, anche considerandole in maniera oggettiva, siano ancora palesemente incomprensibili all’atto della notifica e risultino sufficientemente evi-