Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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senza sede o succursale in Svizzera può essere negata la protezione giuridica se il suo Stato non prevede la reciprocità per i candidati con sede o succursale in Svizzera. Tale norma si applica anche se il candidato straniero ha partecipato alla procedura di acquisto fino alla decisione impugnata e non è stato escluso dal committente.

Cpv. 3:

Conformemente alla legge sul Tribunale federale un’altra legge federale può prevedere che la Cancelleria federale, i servizi subordinati ai dipartimenti o altre persone, organizzazioni o autorità hanno diritto di interporre il ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 2 lett. a e d LTF). In virtù di quanto precede i committenti della Confederazione sono legittimati ad adire il Tribunale federale contro decisioni di ultima istanza in materia di acquisti che li concernono a condizione che siano adempite le altre esigenze in virtù della legge sul Tribunale federale.

Art. 74 Potere d’esame

Cpv. 1:

Se il ricorso è diretto contro un’aggiudicazione effettuata nell’ambito di una procedura mediante invito o di una trattativa privata al di sopra del valore soglia della procedura di gara, l’autorità di ricorso può unicamente esaminare se le esigenze di scelta di questa procedura erano adempite al momento dell’aggiudicazione, rispettivamente se si è rinunciato a buon diritto alla notifica dell’aggiudicazione (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 19 luglio 1999, BRK 1999-005, consid. 1 b/bb). Il potere d’esame dell’autorità di ricorso non è ampliato se il committente sceglie liberamente una procedura di rango più elevato.

Cpv. 2:

L’esame dell’adeguatezza intaccherebbe soverchiamente le competenze del committente, caratterizzate da speciali conoscenze materiali. Il committente dispone in particolare di un vasto potere di apprezzamento nella fissazione dell’oggetto dell’acquisto come pure nella valutazione dell’idoneità e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 75 Termine di ricorso

Cpv. 1, 3 e 4:

La procedura di acquisto dovrebbe possibilmente essere eseguita senza grandi ritardi. Quanto più a lungo dura, tanto più dispendiosa può rivelarsi per tutti i partecipanti. È pertanto giustificato conservare in deroga all’articolo 50 capoverso 1 PA il termine di ricorso di 20 giorni della legislazione in vigore. Un’ulteriore riduzione al termine minimo di 10 giorni ammesso dal GPA (art. XVIII:3 revGPA) è stata invece ritenuta sproporzionata perché le decisioni sono impugnabili autonomamente (art. 69 cpv. 3), non valgono le ferie giudiziarie e perché – in deroga all’articolo 24 PA – i termini non possono essere restituiti.

Il termine incomincia a decorrere con la prima notifica della decisione motivata, con indicazione dei rimedi giuridici. Se ad esempio viene pubblicata un’aggiudicazione ed essa è inoltre direttamente notificata prima o dopo tale pubblicazione, il termine incomincia a decorrere dalla data più anteriore.

Cpv. 2

I motivi per i quali il committente omette eccezionalmente la notifica contrariamente alla legge possono essere molteplici. Il committente non indice ad esempio il bando di concorso perché presume erroneamente la presenza di un motivo a favore della procedura mediante invito o della trattativa privata (p.es. urgenza). Oppure il com-