Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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mittente rinuncia alla pubblicazione dell’aggiudicazione perché suppone erroneamente che non si è affatto in presenza di un acquisto (p.es. rapporti di lavoro) o che il valore soglia determinante non è stato raggiunto.

In questo caso il termine di ricorso di 20 giorni incomincia a decorrere a contare dal momento in cui il ricorrente conosce il motivo del ricorso o avrebbe ragionevolmente dovuto conoscerlo (art. XVIII:3 revGPA). Questa protezione giuridica è necessaria per evitare un’elusione del controllo giudiziale tramite la scelta della procedura (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 19 luglio 1999, CRM 1999-05, consid. 1 b/bb).

Se il ricorso risulta fondato, la decisione impugnata può essere abrogata. Un contratto già concluso sarebbe concluso prematuramente a causa della mancata notifica formalmente corretta dell’aggiudicazione (cfr. art. 43 risp. art. 43a cpv. 1 lett. a).

La questione se il ricorso abbia effetto sospensivo si conforma all’articolo 76. In merito non è determinante se l’omissione della notifica sia stata palesemente contraria alla legge. L’illegalità palese di una mancata notifica è se del caso presa in considerazione se sussiste il diritto a un adeguato indennizzo (art. 78 cpv. 2).

L’interesse alla protezione dei diritti del candidato trova i propri limiti laddove prevale l’interesse alla certezza del diritto. Conformemente alla presente legge il diritto alla protezione giuridica (compreso il risarcimento dei danni) si prescrive per questo motivo in sei mesi dalla data di emanazione della decisione impugnata. È una durata sufficientemente lunga per impedire a titolo preventivo l’elusione dell’applicazione della legislazione sugli acquisti e sufficientemente breve per non ostacolare in maniera sproporzionata l’esecuzione dell’operazione.

Cpv. 5

Il GPA prevede che il committente e i candidati siano sollecitati a risolvere le loro litispendenze nel quadro di consultazioni (art. XVIII:2 revGPA). Per impedire ritardi nella procedura di acquisto l’avamprogetto di legge rinuncia a introdurre una procedura formale di reclamo o di mediazione. Il committente è comunque orientato immediatamente sull’inoltro di un ricorso. Questa circostanza gli consente di ritornare sulla propria decisione durante la procedura di ricorso e di riesaminarla (art. 58 PA).

Art. 76 Effetto sospensivo

Il GPA esige che gli Stati firmatari prevedano una procedura ricorsuale nel cui contesto il candidato possa far valere la violazione dell’Accordo. Tale procedura deve essere rapida, efficiente, trasparente e non discriminante (art. XVIII:1 revGPA). Gli Stati firmatari devono prevedere rapide misure preventive affinché sia tutelata la possibilità dei candidati di partecipare alla procedura di acquisto. Il GPA affida al diritto nazionale interno il compito di disciplinare se tali misure preventive debbano avere effetto sospensivo e se si debbano prendere in considerazione eventuali interessi contrari, come in particolare l’interesse pubblico (art. XVIII:7 revGPA).

In deroga alla PA la legislazione federale revoca l’effetto sospensivo automatico. Il ricorrente può nondimeno richiedere l’effetto sospensivo del ricorso. La giurisprudenza costante dei tribunali ha interpretato questa norma nel senso che l’effetto sospensivo debba essere esaminato singolarmente in funzione di una ponderazione degli interessi. In questo contesto non va però commisurato fin da principio un peso