Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Cpv. 2
L’autorità di ricorso competente può decidere direttamente in merito al risarcimento fondato sulla legislazione in materia di acquisti a condizione che le parti lo abbiano richiesto e che la corrispondente procedura probatoria sia stata effettuata. L’autorità di ricorso può anche accertare d’ufficio se le parti sono interessate a una decisione diretta.
Art. 81 Risarcimento del committente
Cpv. 1
I candidati che non sono stati presi in considerazione hanno la possibilità, tramite il diritto di ricorso, di fare accertare l’applicazione conforme alla legge da parte dei committenti. Tale diritto di ricorso non può però essere abusato, ad esempio per ritardare intenzionalmente l’acquisto. La possibilità per l’autorità di ricorso di pronunciare una multa disciplinare fino a parecchie migliaia di franchi in caso di condotta dolosa o spavalda della causa è già contemplata attualmente dalla legge federale sulla procedura amministrativa (art. 60 PA). La sensibilità temporale della procedura di acquisto giustifica una responsabilità che vada ben oltre. A condizione che il suo ricorso sia palesemente infondato, a prescindere dalla mera procedura disciplinare il ricorrente deve anche assumere gli elevati costi susseguenti che il suo ricorso ha cagionato al committente. Se l’effetto sospensivo del ricorso è controverso, l’Amministrazione federale verifica d’ufficio se il ricorso è palesemente infondato. Questi requisiti qualificanti sono destinati a impedire che i candidati rinuncino di fatto a fare valere i loro diritti legittimi.
Cpv. 2
L’autorità di ricorso può decidere in merito all’istanza di risarcimento di un committente alle medesime condizioni applicate alle istanze di risarcimento dei candidati che non sono stati presi in considerazione (art. 81 cpv. 2).
Titolo quarto: Sorveglianza, coordinamento e statistica
Art. 82 Sorveglianza
Cpv. 1:
La Confederazione e i Cantoni esercitano la sorveglianza in competenza autonoma nel rispetto dell’assetto costituzionale delle competenze. Essi non devono unicamente provvedere alla sorveglianza come tale, ma anche alla sua efficacia.
Cpv. 2:
L’osservanza delle prescrizioni legali deve essere sorvegliata per quanto concerne tutti gli acquisti nel campo di applicazione della presente legge. La sorveglianza assume un ruolo importante soprattutto nel caso degli acquisti senza rimedi giuridici.
Cpv. 3:
Una sorveglianza efficace presuppone che gli organi responsabili siano dotati delle competenze necessarie. Rientrano ad esempio in questo ambito il diritto di verificare se le prescrizioni in materia di firma sono rispettate o il diritto di effettuare controlli