Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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In merito alla variante:

Il testo alternativo è in relazione con la variante ai sensi dell’articolo 43a.

Capitolo 3: Risarcimento

Art. 78 Risarcimento dei candidati

Cpv. 1:

Può esigere il risarcimento chiunque abbia subito un danno consecutivo a una decisione illecita. Il ricorrente deve fornire la prova di un adeguato nesso causale tra la decisione illegale e il danno. Basta provare che avrebbe ottenuto con grande probabilità l’aggiudicazione se il committente si fosse comportato in maniera conforme alla legge. Solitamente soltanto il ricorrente che si trovava nella rosa ristretta riesce a fornire tale prova.

Il GPA lascia un ampio spazio di manovra agli Stati firmatari nel calcolo del risarcimento (art. XVIII:7 lett. c revGPA). L’entità del risarcimento può essere limitata al dispendio del ricorrente per la preparazione dell’offerta o per la procedura ricorsuale. Questo standard minimo è superato nella misura in cui tutti i costi documentati in relazione con la procedura di acquisto o con la procedura ricorsuale devono essere indennizzati. Ne fanno parte anche i costi di un’eventuale procedura non contenziosa di risarcimento (art. 81 cpv. 1). L’utile perduto non è indennizzato. Devono inoltre essere osservati i principi generali della legislazione in materia di risarcimento (Codice delle obbligazioni), come ad esempio l’obbligo di ridurre il danno.

Cpv. 2:

Se omette illegalmente di indire un bando di concorso, il committente impedisce i partecipanti al mercato di presentare un’offerta per la prestazione oggetto dell’acquisto. Per questi partecipanti potenziali l’unico danno suscettibile di indennizzo potrebbe risultare al massimo dai costi della procedura ricorsuale qualora essi dovessero ricorrere contro il committente. In deroga alle disposizioni in materia di risarcimento che precedono, al ricorrente deve essere versata un’indennità forfetaria in questo caso speciale.

Art. 79 Responsabilità dello Stato

Diversamente da quanto sancito dalla legge sulla responsabilità, nel caso di un mero danno patrimoniale il diritto al risarcimento fondato sulla legislazione in materia di acquisti non presuppone alcun illecito nel senso di una violazione qualificata di doveri essenziali d’ufficio. Basta l’illecito constatato definitivamente dall’autorità di ricorso (lex specialis ad art. 3 cpv. 1 LResp). Se si è inoltre in presenza di un illecito qualificato nel senso di una grave violazione dei doveri d’ufficio (p.es. corruzione attiva), la LResp può essere applicata a titolo concorrente. La LResp si applica d’altronde ai casi che non sono disciplinati dalla legislazione in materia di acquisti (p.es. regresso nei confronti di singoli colpevole ai sensi dell’art. 7 segg. LResp).

Art. 80 Procedura di risarcimento

Cpv. 1

Il ricorrente deve presentare la sua istanza di risarcimento entro il termine di sei mesi dal giudicato dell’accertamento dell’illiceità da parte dell’autorità di ricorso (art.

72) al Dipartimento federale delle finanze o l’Amministrazione federale delle dogane (cfr. art. 22 Org-OAPub; RS 172.056.15). Si tratta nella fattispecie di un termine di perenzione, che costituisce una deroga all’articolo 20 della legge sulla responsabilità. Le parti interessate hanno già percorso una procedura di ricorso, ragione per la quale devono essere evitati inutili ritardi.