Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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vi i dati la cui pubblicazione viola segreti d’affari o di fabbricazione oppure interessi pubblici sovraordinati (p.es. la sicurezza).
Art. 85 Commissione per gli acquisti pubblici in Svizzera
Il coordinamento delle informazioni relative all’applicazione della legge è affidato a una commissione composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Essa cura lo scambio di conoscenze e di esperienze e può elaborare raccomandazioni in vista di un’esecuzione uniforme della legge. Essa può altresì emanare raccomandazioni su questioni di importanza fondamentale nel settore della legislazione sugli acquisti e in tal modo contribuire indirettamente a un’ulteriore armonizzazione della legislazione sugli acquisti. Si tratta di una commissione interna all’amministrazione. Essa può comunque fare capo alle conoscenze specialistiche dell’economia privata. La commissione è aggregata presso il DFE, dove è già insediata la Commissione per l’introduzione e la sorveglianza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di acquisti pubblici (Commissione sugli acquisti pubblici Confederazione/Cantoni, CAPCC). A questa commissione, composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, compete la sorveglianza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di acquisti pubblici (cfr. art. 68a segg. OAPub). Si propone di completare le sue competenze con i nuovi compiti ai sensi dell’articolo 85. La commissione per gli acquisti pubblici in Svizzera sostituisce l’attuale CAPCC e ne riprende i compiti (cfr. art. 68b OAPub), con l’aggiunta di ulteriori mansioni risultando dall'armonizzazione della legge federale e della legge cantonale (art. 85, cpv. 3, lett. a). Il disciplinamento di questa commissione nella nuova legge non è in contraddizione con il disegno del Consiglio federale sulle commissioni extraparlamentari (cfr. in merito il messaggio 07.071, FF 2007 6027).
Art. 86 Statistiche degli acquisti
Cpv. 1:
Il GPA impone agli Stati membri l’obbligo di tenere una statistica contenente determinate indicazioni minime (art. XVI:4 revGPA). La statistica può inoltre fornire dati sull’esecuzione dell’apertura del mercato interno (acquisti al di sotto dei valori soglia internazionali). Il servizio o i servizi competenti sono liberi di decidere quali informazioni – oltre a quelle richieste dal GPA – devono essere rilevate statisticamente.
Cpv. 2:
La nuova Costituzione federale assegna invero una competenza legislativa espressa alla Confederazione nel settore della statistica (art. 65 Cost.). Tale competenza consentirebbe al legislatore federale di prevedere il rilevamento dei dati statistici necessari in ambito di acquisti60. Una centralizzazione delle competenze statistiche per tutti gli acquisti non si impone però per motivi di praticabilità e di efficienza finché la Confederazione e i Cantoni non gestiranno un organo comune di pubblicazione. I Cantoni possono nondimeno aderire su base volontaria alla statistica della Confederazione.
60Cfr. Biaggini, Verfassungsstudie, loc. cit., pag. 59.