Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 87 Abrogazione e modifica del diritto vigente

La presente legge disciplina la competenza di giudicare i ricorsi contro le decisioni in materia di acquisti dei tribunali nazionali (art. 72 cpv. 2 e 3). Le leggi speciali devono pertanto essere adeguate in maniera corrispondente.

La presente legge non intende unicamente attuare accordi internazionali, ma anche tutelare il mercato interno. Le disposizioni della legge sul mercato interno relative agli acquisti pubblici sono state integrate in maniera conseguente nella presente legge e possono essere stralciate dalla legge sul mercato interno. Per conseguenza viene a decadere il rimedio giuridico che la legge sul mercato interno esigeva per gli acquisti considerevoli dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altri enti preposti a compiti cantonali e comunali. L’avamprogetto di legge introduce al suo posto una normativa di sorveglianza. I Cantoni possono comunque prevedere a titolo complementare un rimedio giuridico in competenza propria (art. 6 cpv. 2).

Art. 88 Disposizioni transitorie

Cpv. 1:

La procedura di acquisto si protrae durante un periodo di tempo relativamente lungo. Per motivi di praticabilità il diritto applicabile non deve comportare modifiche delle procedure di acquisto in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Il punto di riferimento per la determinazione del diritto applicabile è il momento della prima decisione impugnabile (cfr. art. 69). Per corrispondenza la legislazione in vigore deve pertanto rimanere applicabile alla fase procedurale successiva ogniqualvolta la prima decisione impugnabile nella procedura di acquisto è già stata presa prima dell’entrata in vigore della presente legge. Il nuovo diritto costituisce invece la base delle procedure la cui prima decisione impugnabile è successiva alla sua entrata in vigore.

In ambito di procedura di gara il bando di concorso è considerato prima decisione impugnabile. Determinante per stabilire il diritto applicabile è pertanto il momento del bando di concorso. Nel caso della procedura senza bando di concorso l’aggiudicazione costituisce solitamente il punto di riferimento per la determinazione del diritto applicabile. Se nel caso di una procedura senza bando di concorso è stata eccezionalmente presa, anteriormente all’aggiudicazione, una prima decisione impugnabile di esclusione o di interruzione, tale decisione costituisce la base di determinazione del diritto applicabile. Poco importa che tale decisione sia stata notificata in maniera formalmente corretta.

Cpv. 2:

La domanda di iscrizione in una lista può essere presentata in ogni momento, a prescindere da un acquisto concreto. Le relative decisioni (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. g) presentano pertanto solo indirettamente un nesso con una procedura concreta di acquisto. Una simile decisione presa sotto l’impero del vecchio diritto non deve quindi avere alcun influsso diretto sul diritto applicabile alla procedura di acquisto.

Art. 89 Referendum ed entrata in vigore

Cpv. 1:

La presente legge rispetta la ripartizione di competenze tra Confederazione e Cantoni sancita dalla Costituzione federale. È possibile il referendum facoltativo.

Cpv. 2:

I negoziati di revisione del GPA saranno verosimilmente conclusi nel 2008. Gli ac-