Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 76Fedlex · Rapporto esplicativo

maggiore all’interesse pubblico. Anzi, la concessione di una protezione giuridica effettiva e l’impedimento di stati di fatto che rendano illusorio questo rimedio giuridico devono rappresentare il punto di partenza di questa ponderazione degli interessi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 3 dicembre 2007. consid. 2.2). Questa giurisprudenza è stata oggetto di critiche e la Delegazione di vigilanza sulla NFTA (DVN) ha raccomandato di esaminare se la concessione dell’effetto sospensivo possa essere applicata in maniera più restrittiva (FF 2007 3280).

Contro l’effetto sospensivo si esprimono importanti interessi pubblici, soprattutto considerazioni di praticabilità: l’effetto sospensivo impedisce una conclusione del contratto conforme alla legislazione in materia di acquisti fino al giudicato della decisione (cfr. art. 43). Sussiste così il pericolo di ritardi e di notevoli maggiori costi dell’acquisto. Gli argomenti a favore dell’effetto sospensivo sono i seguenti: la decisione illegale (p.es. l’aggiudicazione) può essere abrogata e il ricorrente non è unicamente rinviato alla soluzione del risarcimento dei danni. In genere il ricorrente ha un più forte interesse a partecipare ulteriormente alla procedura di acquisto e a fornire se del caso la prestazione, piuttosto che a un mero indennizzo finanziario. Anche il committente può essere interessato all’abrogazione della decisione e alla ripetizione della procedura. Nel quadro di una nuova decisione il committente può segnatamente prendere in considerazione i candidati meglio qualificati, rispettivamente le offerte economicamente più vantaggiose, e non deve risarcire il ricorrente.

Cpv. 1:

Il presente avamprogetto di legge propone pertanto di introdurre nuovamente la norma generale del diritto amministrativo secondo la quale il ricorso ha di massima effetto sospensivo. Il committente può comunque revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). La revoca dell’effetto sospensivo deve essere motivata sommariamente con la notifica della decisione (Appendice 4 numero 8). È nell’interesse del committente garantire in merito la necessaria visione degli atti. Il ricorrente può inoltre inoltrare unitamente al ricorso un’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo. L’autorità di ricorso può pertanto decidere in breve tempo e prima facie in merito all’eventuale istanza di restituzione dell’effetto sospensivo sulla scorta della decisione del committente e del ricorso.

Se la revoca dell’effetto sospensivo è impugnata con il ricorso e se il gravame ha chance di successo o se sussistono perlomeno dubbi in merito, l’autorità di ricorso deve giudicare la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo in funzione di una ponderazione degli interessi. Ne sono ad esempio motivo un interesse pubblico preponderante, che giustifica la revoca dell’effetto sospensivo: in particolare ingenti ripercussioni a livello di costi, una minaccia alla pubblica sicurezza oppure ritardi che impediscono un esito positivo del progetto.

Se la restituzione dell’effetto sospensivo è concessa entro il termine di 30 giorni, il committente deve aspettare prima di concludere il contratto (art. 43 cpv. 2 lett. b n. 1). Se la richiesta di restituzione è respinta, occorre aspettare i 30 giorni del termine di ricorso al Tribunale federale. Questa decisione incidentale può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale soltanto se si tratta di una questione di importanza fondamentale e se viene fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). In considerazione della grande importanza dell’effetto sospensivo nel campo della legislazione sugli acquisti e delle severe esigenze poste al ricorso al Tribunale federale non sarebbe adeguato limitare il ricorso al Tribunale federale.

Cpv. 2 e 3:

Il pericolo di un simile ritardo e dei costi straordinariamente elevati che vi sono vincolati giustifica che si preveda un’eccezione all’effetto sospensivo per determinati