Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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per campionatura. Per quanto concerne gli acquisti della Confederazione, la sorveglianza dell’esecuzione compete ai dipartimenti e alla Cancelleria federale in virtù dell’ordinanza di organizzazione (Org-OAPub).

Art. 83 Ricorso contro il bando presentato dalle autorità

Cpv. 1:

La Commissione della concorrenza può parimenti proporre il ricorso per fare accertare che il contenuto di un bando di concorso limita in maniera illecita l’accesso al mercato. Essa può anche fare accertare l’omissione a torto di un bando di concorso. In un intento di armonizzazione il diritto di ricorso della Commissione della concorrenza già esistente in ambito di acquisti dei Cantoni (art. 9 cpv. 2 della legge sul mercato interno) è esteso agli acquisti della Confederazione, ma limitato nel contempo all’impugnazione del bando di concorso. Questa limitazione è giustificata perché spetta di massima ai candidati che non sono stati presi in considerazione fare valere nel quadro del ricorso la conformità legale di una procedura. Di fatto questi impugnano raramente il bando di concorso perché non intendono ridurre le loro chance di aggiudicazione. La Commissione della concorrenza può fare verificare il bando di concorso e quindi influenzare la qualità dell’intera procedura di acquisto. Essa non può impugnare dinanzi al Tribunale federale la decisione del Tribunale amministrativo federale.

Cpv. 2:

Il Consiglio federale e i Cantoni possono accordare un diritto di ricorso nell’ambito dei loro compiti sia alla Commissione ai sensi dell’articolo 85, sia agli organi interni di sorveglianza di volta in volta competenti.

Art. 84 Valutazione

Cpv. 1:

L’articolo 170 della Costituzione federale stabilisce che l’Assemblea federale verifica l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione. L’analisi dell’efficacia del sistema degli acquisti può di massima inglobare anche settori che non rientrano nell’ambito di competenze della Confederazione. A mente del carattere della materia da esaminare l’incarico di effettuare l’analisi di efficacia è affidato alla Commissione della concorrenza e non al Parlamento. È in particolare oggetto del suo esame la differenza tra lo stato reale e lo stato teorico di esecuzione delle prescrizioni legali. Spetta poi alla Commissione della concorrenza decidere la durata degli intervalli tra i suoi esami periodici. La presente legge propone una collaborazione su base partenariale tra la Commissione della concorrenza e gli organi di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni e tiene pertanto conto dell’indipendenza dei Cantoni e della loro autonomia di organizzazione59.

Cpv. 2:

Il resoconto nel suo insieme è presentato alla Confederazione e ai Cantoni perché si esaminano gli acquisti dei committenti a tutti i livelli federalistici e perché tale comunicazione serve all’armonizzazione dell’esecuzione. Sulla scorta della conoscenza acquisite la Commissione della concorrenza può sottoporre ai committenti raccomandazioni di attuazione delle prescrizioni legali.

Cpv. 3:

La Commissione della concorrenza può adempiere il proprio mandato soltanto se i committenti hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni necessarie. Sono fatti sal-

59Cfr. Biaggini, Verfassungsstudie, loc. cit., pag. 59.