Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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rificazione e una flessibilizzazione delle basi legali internazionali.
A livello internazionale il settore degli acquisti non comprende attualmente più soltanto l’Accordo OMC, gli accordi bilaterali con l’UE e la raccomandazioni dell’OCSE9, ma anche gli accordi di libero scambio, che costituiscono un importante pilastro della strategia di economia esterna del Consiglio federale e dell’accesso al mercato estero da parte dei candidati svizzeri. In questo senso la Svizzera ha assunto importanti impegni dal profilo della legislazione sugli acquisti nel quadro degli accordi di liberi scambio con il Cile e con il Messico. Sono tuttora allo stadio di trattativa impegni analoghi con gli Stati del Golfo, con la Colombia, il Perù e il Giappone.
Parallelamente alla revisione dell’Accordo OMC anche l’UE ha adottato nuove direttive sulle aggiudicazioni per i suoi Stati membri o rielaborato direttive esistenti10. Essi dovranno attuarle entro l’inizio del 2006. Le riforme sono destinate a semplificare il sistema degli acquisti e ad accordare maggiore flessibilità ai committenti. È stata segnatamente introdotta la possibilità del dialogo a livello di concorrenza, che consente la discussione tra il committente e il candidato a un determinato stadio della procedura, senza peraltro costituire una prevenzione. A mente degli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro degli accordi bilaterali e conformemente alla giurisprudenza dei tribunali svizzeri – che in ossequio a tali accordi ne postulano un’interpretazione eurocompatibile –, gli sviluppi del sistema degli acquisti in campo europeo influenzano perlomeno indirettamente l’evoluzione in Svizzera.
L’OCSE infine ha elaborato dal canto suo una raccomandazione sulla prevenzione anticorruzione in virtù della quale al quale è impedito l’accesso agli acquisti pubblici in Svizzera alle imprese convinte di corruzione in Svizzera e all’estero. Sulla scorta di questa raccomandazione si propone che i committenti debbano imperativamente escludere da una procedura di acquisto le imprese convinte di corruzione, rispettivamente revocarne l’aggiudicazione (cfr. 25 segg. e 56 AP LAPub).
1.3 Lavori preliminari
1.3.1 Analisi dei punti forti e dei punti deboli
Per il tramite dell’ampio rilevamento commissionato dal Consiglio federale si sono
9Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
10Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relati-
va al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli acquisti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 30 aprile 2004, pagina 114 segg.
Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europee e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di acquisto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, GU L 134 del 30 aprile 2004, pagina 1 segg.
Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli acquisti pubblici di forniture e di lavori, GU L 395 del 30 dicembre 1989, pagina 33 segg.
Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di acquisto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, GU L 76 del 23 marzo 1992, pagina 14 segg.