Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

diritto e una giurisprudenza uniforme, nonché istituire le condizioni quadro dell’eprocurement. Anche il notevole potenziale di risparmio che accompagna una simile uniformazione parziale postula un’uniformazione parziale possibilmente ampia nel quadro delle competenze costituzionali della Confederazione28.

Gli esperti hanno respinto il modello A di concordato a livello nazionale – con integrazione formale della Confederazione. Si dubita in particolare che tutti i Cantoni possano aderire a un ampio concordato. Si teme comunque che trascorra troppo tempo finché tutti i 26 Cantoni avranno aderito al concordato (cfr. l’attuazione dell’Accordo bilaterale Svizzera-CE nel quadro del revCIAP, rispettivamente la sua ratifica procrastinata).

Anche il modello B di legge quadro della Confederazione è stato respinto dagli esperti. Esso non sopprime l’attuale problema principale. I 27 ordinamenti in materia di acquisti e le diverse prassi che li accompagnano sarebbero ulteriormente mantenuti. Non potrebbero pertanto essere raggiunte la semplificazione e la trasparenza auspicate.

Gli esperti ritengono infine che il modello D di uniformazione legislativa integrale in materia di acquisti per il tramite di una legge federale si spinga troppo lontano, tanto più che attualmente la Confederazione non dispone di una piena competenza legislativa in ambito di acquisti.

Oltre alle perizie sono state ponderati e valutati anche altri pareri. In questo senso le massime associazioni economiche della Svizzera esigono che la maggior parte degli atti normativi in materia di acquisti siano soppressi e che le disposizioni determinanti della procedura di acquisto siano disciplinate a livello nazionale nel quadro di un unico atto legislativo. Nonostante questa esigenza di uniformazione integrale della legislazione in materia di acquisti, l’istituzione di una nuova base costituzionale che limiti le competenze cantonali non è considerata opportuna per il momento perché l’emanazione della nuova legislazione in materia di acquisti ne sarebbe ritardata per parecchi anni.

Per tenere sufficientemente conto dell’obiettivo di armonizzazione si è quindi profilata un’uniformazione parziale ai sensi del modello C.

1.3.6 Elaborazione degli avamprogetti

Sulla scorta di questi pareri e basi e dopo che anche la DCPA, nel corso della sua assemblea generale del 20 aprile 2006, si sia di massima espressa a favore di un’uniformazione parziale del sistema degli acquisti per il tramite di una legge federale, è stata scelta una procedura secondo il modello C. Un gruppo misto di lavoro, ampiamente sorretto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, ha elaborato un avamprogetto di legge e un avamprogetto di ordinanza. Si è proposto che la legge e l’ordinanza si applichino sia alla Confederazione, sia ai Cantoni. Dal profilo del contenuto ci si fonda sull’attuale competenza costituzionale in virtù dell’articolo 95 Cost. La legge dovrebbe riprendere i principi in materia di legislazione sugli acquisti validi a livello internazionale; dovrebbero d’altra parte essere trasposti nella legge federale i principi rilevanti in ambito di mercato interno applicabili agli acqui-

28Ecoplan, Potenzialschätzung Teilvereinheitlichung, loc. cit.