Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
armonizzazione costituisce una sfida. Le necessità di armonizzare a livello svizzero la legislazione in materia di acquisti è indiscussa. Sono comunque ipotizzabili diverse modalità di armonizzazione della legislazione in materia di acquisti. Gli esperti hanno esaminato quattro modelli nella ricerca della forma di attuazione maggiormente opportuna degli obiettivi di revisione.
A titolo di alternative alla legislazione in vigore (status quo con armonizzazione volontaria) si presentavano le seguenti possibilità25:
Modello A: ampio adattamento da parte dei Cantoni tramite concordato – ad esempio mediante uno sviluppo ulteriore del CIAP (del 25 novembre 1994/15 marzo 2001), se del caso con integrazione formale della Confederazione.
Modello B: adeguamento per il tramite di una legislazione di base della Confederazione, se del caso mediante integrazione di determinate direttive minime della Confederazione; il disciplinamento di dettaglio è riservato ai Cantoni.
Modello C: adeguamento tramite un’uniformazione parziale (Confederazione), ossia sotto forma di legislazione della Confederazione, applicabile di massima anche a livello cantonale, che riserva ai Cantoni determinate questioni normative.
Modello D: ordinamento federale uniforme sulla base di una piena competenza della Confederazione che di massima non lascia più alcuno spazio a normative proprie dei Cantoni.
Il processo di decisione politica necessita di una conoscenza approfondita dell’assetto costituzionale di competenze. La realizzazione del modello D presuppone l’istituzione di una piena competenza a favore della Confederazione tramite una modifica della Costituzione. Nell’intento di chiarire le questioni di diritto costituzionale ancora aperte – in particolare per quanto concerne il modello C – la Confederazione e i Cantoni hanno commissionato congiuntamente una perizia26. In sintesi ne risulta il seguente assetto di competenze nel modello C: in virtù dell’articolo 95 (articolo sul mercato interno) della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) la Confederazione è legittimata a disciplinare a livello nazionale la legislazione in materia di acquisti. Ciò si applica ai contenuti normativi che concernono gli obblighi di trasparenza e di parità di trattamento, ma non alle decisioni (strategiche) di principio che concernono l’impiego parsimonioso dei fondi pubblici. L’assetto costituzionale di competenza sarà esaminato singolarmente nel numero 11.2 qui appresso, come pure nel quadro del commento delle singole norme.
I modelli sono valutati dal profilo economico e del diritto pubblico. Gli esperti interrogati confermano che non esistono argomenti plausibili a favore dell’attuale molteplicità federativa. Per questo motivo un’armonizzazione va caldeggiata ed è giustificata dal principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione. Gli esperti sono giunti alla convinzione unanime che il modello dell’uniformazione parziale del sistema degli acquisti per il tramite di una legge federale costituisce la forma maggiormente idonea di attuazione conforme alla Costituzione e al GPA degli obiettivi di revisione27, tanto più che nell’ambito di questo modello è possibile introdurre senza problemi meccanismi effettivi di controllo per garantire un’applicazione uniforme del
25Biaggini, Regelungsaufteilung, loc. cit.
26Biaggini, Verfassungsstudie, loc. cit.
27Biaggini Giovanni, Geltende Rechtsetzungskompetenz im schweizerischen Vergaberecht
und Alternativen: Eine bewertende Studie aus staatsrechtlicher Sicht, Zurigo 2003, pag. 65; Frey René L./Kilchenmann Christoph/Krauter Nicolai, Geltende Rechtsetzungskompetenz im schweizerischen Vergaberecht und Alternativen: Eine bewertende Studie aus volkswirtschaftlicher Sicht, Basilea 2003, pag. 83; Ecoplan, Potenzialschätzung, pag. 43 segg.