Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 9 pagine
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La legge sulle epizoozie fissa che i costi d'esercizio della banca dati centrale sono di regola coperti dagli emolumenti versati dai detentori di animali. Per i suini gli emolumenti sono stati finora riscossi sui marchi auricolari. Con l'introduzione di una notifica di macellazione si dovrà riscuotere una tassa di fr. --.10 sulla stessa, quale contributo per la copertura dei costi d'esercizio. (art. 3 cpv. 1 e Allegato n. 5 lett. b).
Per i suini non deve essere registrato il numero d'identificazione del singolo animale ma solo la quantità totale. Allo stesso tempo, qualora tale indicazione mancasse, si deve riscuotere anche una tassa amministrativa. (Allegato n. 6 lett. b).
L'attuale contributo di fr. 5.-- dovrà essere ridotto a fr. 2.-- (Allegato n. 8 lett. c).
4. Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407)
I contributi per l'eliminazione di animali della specie suina sono assegnati solo dopo che il macello ha effettuato la notifica di macellazione degli animali al gestore della banca dati (art. 2 cpv. 1). Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti sul traffico di animali, il gestore della banca dati sul traffico di animali può compensare i contributi per lo smaltimento con la tassa di macellazione.
5. Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui dati agricoli (RS 919.117.71):
La modifica dell'articolo 2 capoverso 1 lettera e è una conseguenza dell'estensione dell'obbligo di registrazione alle aziende detentrici di altri animali ad unghia fessa (art. 18a OFE).